Riconoscimento di un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere con la sentenza da eseguire

Riconoscimento di un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere con la sentenza da eseguire


Processo amministrativo – Giudicato – Diniego inserimento in graduatoria personale scolastico – Annullamento giurisdizionale – Successivi progressi che avrebbe conseguito il ricorrente ove tempestivamente inserito in graduatoria – Non sono coperti dal giudicato.

Processo amministrativo – Giudicato – Risarcimento danni – Limiti.

 

        Non è affetto da nullità per violazione del giudicato il provvedimento  che, a fronte di una sentenza del giudice amministrativo che ha annullato il diniego di inserimento in una graduatoria del personale scolastico e riconosciuto la sussistenza dei presupposti per essere iscritto, ha inserito il ricorrente nell’indicata graduatoria senza tenere conto dei successivi progressi che la stessa avrebbe conseguito qualora tempestivamente inserita, ovverosia della possibilità della stessa di essere assunta in ruolo o, quantomeno, del conseguimento di una migliore posizione in graduatoria (1).

        Non è ammissibile  in sede di giudizio di ottemperanza un'azione risarcitoria che non riguarda il danno derivante dall’inottemperanza al giudicato ma il danno da cosiddetta lesione da interesse legittimo, previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., ovverosia il pregiudizio causato dal provvedimento amministrativo annullato con la sentenza oggetto di giudicato. Quest’ultima tipologia di danno non è azionabile in sede di giudizio di ottemperanza, ma va fatto valere in sede di giudizio ordinario, nei termini indicati dal nominato art. 30, comma 5, c.p.a.

 

(1) Ha chiarito il Tar che tale “ricostruzione” dei successivi sviluppi di progressione in graduatoria esula dalla mera esecuzione del giudicato, inerendo ad accertamenti di cognizione successivi e al riconoscimento di pretese ulteriori non cristallizzate nel giudicato, rispetto alle quali la sentenza indicata si presenta come generica.

E’, tuttavia, principio consolidato che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da ottemperare (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5339). 

Né è possibile fare ricorso nel caso in esame al cosiddetto giudicato a formazione progressiva, istituto basato sul principio secondo cui la sentenze di annullamento del giudice amministrativo pongono spesso una regola del caso concreto che, per quanto riguarda l’attività futura di esecuzione, si presenta come implicita, incompleta, elastica e condizionata; che il giudice dell’ottemperanza può e deve spesso esplicitare e integrare, individuando il provvedimento da adottare, verificando eventuali vincoli per l’azione dell’amministrazione, e integrando quegli aspetti non incisi in via diretta dal giudicato amministrativo.

Ciò è possibile in quanto al giudice dell’ottemperanza sono devoluti poteri inerenti alla giurisdizione di merito e, in particolare, lo stesso può, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., ordinare “l’ottemperanza prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione”. Ha, quindi, un sindacato pieno e completo in ordine all’attività posta in essere dall’amministrazione e a quanto necessario per addivenire all’ottemperanza, che gli consente di compiere anche quelle valutazioni di carattere discrezionale generalmente rimesse all’amministrazione.

Il ricorso alla nozione di giudicato a formazione progressiva, tuttavia, seppure consente al giudice dell’ottemperanza di specificare e integrare la regola del caso concreto derivante dal giudicato delle sentenza del giudice amministrativo, non permette di dilatare il thema decidendum del giudizio della cui esecuzione si tratta a questioni rimaste estranee al giudizio a quo e, venendo al caso di specie, non consente al giudice dell’ottemperanza di operare una ricostruzione dei futuri sviluppi della posizione della ricorrente nella graduatoria estranea al giudicato azionato e implicante aspetti cognitori che vanno oltre la specificazione e integrazione del comando contenuto nel giudicato. 

In sostanza, pur a prescindere dalla questione della giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sottostante, necessaria per dare luogo al giudicato a formazione progressiva, la domanda di ottemperanza non può essere accolta. Non può dirsi, infatti, che il provvedimento di inserimento della ricorrente nella graduatoria, operato dall’amministrazione con riferimento al momento dell’esclusione, violi il giudicato, fermo restando i possibili aspetti di illegittimità del provvedimento in questione sollevati nel medesimo ricorso.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri