Non è incostituzionale la norma che prevede la decisione della causa senza discussione orale, sulla base degli atti depositati

Non è incostituzionale la norma che prevede la decisione della causa senza discussione orale, sulla base degli atti depositati


Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze senza la presenza degli avvocati - Art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 – Non è incostituzionale. 

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla l. n. 27 del 2020, nella parte in cui prevede che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, trattandosi di norma di natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa  (1).

(1) Ha chiarito il Tar che il regime previsto dall’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla l. n. 27 del 2020 prevede che, nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 luglio 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.
In ragione della insistita invocazione di alcuni dei passaggi motivazionali svolti nell’ordinanza della sez. VI del Consiglio di Stato 21 aprile 2020, n. 2539 che sembra porre in dubbio la costituzionalità del comma 5 dell’art. 84, d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge con l. n. 27 del 2020, ove interpretato nel senso di precludere la possibilità di effettuazione di una discussione orale - il Collegio ritiene opportuno precisare ulteriormente che: a) non può essere obliterata la circostanza che alla norma deve essere attribuita natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa che, in virtù della già sperimentata adozione di un processo amministrativo telematico particolarmente evoluto, ben ha potuto svolgere la propria funzione con un’accettabile grado di regolarità, tempestività e correntezza; b) non vanno sovrapposti i concetti di contraddittorio – principio (costituzionale) sicuramente ineludibile - e di oralità – costituente invece una delle modalità di svolgimento di talune delle attività processuali (modalità di “contatto” tra le parti e con il Giudice), eventualmente surrogabile, specie in condizioni emergenziali e per un periodo di tempo limitato, da altri “modelli” (processo scritto; cfr. art. 352 c.p.c. per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, art. 33, d.lgs. n. 546 del 1992 per il rito camerale tributario) che trovano cittadinanza anche nell’ordinamento italiano – tanto da estendere al secondo le garanzie di ordine costituzionale assicurate al primo; c) neppure l’utilizzazione di argomentazioni fondate sull’invocazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali appare decisiva, né convincente, ove solo si consideri che l’art. 15 della medesima Convenzione, sotto la rubrica “Deroga in caso di stato d’urgenza” prevede che “1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”; d) la compressione della facoltà delle parti di avvalersi della discussione orale è stata comunque bilanciata dall’introduzione dell’ulteriore strumento delle “brevi note” da depositarsi nei due giorni liberi anteriori dalla data di trattazione, a contenuto libero e quindi utilizzabili sia per la replica agli scritti delle altre parti che per la ulteriore illustrazione delle proprie prospettazioni e deduzioni.

Conclusivamente, il Tar ritiene che il modello processuale emergenziale delineato dal comma 5 dell’art. 84, pur determinando la (temporanea) elisione di una delle facoltà processuali delle parti, sia pienamente giustificato dalla situazione emergenziale da Covid 19 e non intacchi in modo irrimediabile ed irreparabile la garanzia del contraddittorio tra le parti e la loro possibilità di “accesso e contatto” al/con il Giudice.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri