Attività di naturopata svolta presso una erboristeria
Attività di naturopata svolta presso una erboristeria
Professioni e mestieri – Naturopata - Attività svolta presso una erboristeria – Autorizzazioni – Non occorrono.
L’attività di naturopata svolta presso una erboristeria non è assoggettata al regime autorizzatorio, non essendo assimilabile ad attività di estetica (1).
(1) Ha ricordato la sentenza che le attività di estetista (definite dall’art. 1, l. n. 1 del 1990) non sono assimilabili a quelle che comportano l'esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (Tar Piemonte, sez. II, 10 gennaio 2017, n. 46; Tar Palermo, sez. II, 26 novembre 2015, n. 3023; Tar Toscana, sez. II, 4 maggio 2011, n. 770; Tar Milano, sez. I, 9 dicembre 2013, n. 2760) da ritenersi diversamente dalle prime non regolamentate e completamente liberalizzate. Il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, non esistendo un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute, potendo comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o come nel caso di specie nelle erboristerie.
Ha chiarito la sentenza che nel caso sottoposto al Tar l’ispezione effettuata dalla polizia municipale assunta a presupposto dall’impugnata ordinanza non ha evidenziato la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti all’esercizio dell’attività di estetista bensì della pratica di riflessologia plantare, di massaggi orientali, linfodrenaggio ecc. tutte volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.
Anno di pubblicazione:
2021
Materia:
PROFESSIONI intellettuali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri