News UM n. 128/2023. Alla Corte costituzionale la norma sul trasferimento temporaneo per esigenze familiari in una ipotesi in cui il coniuge dell'interessato presta servizio presso una sede che non si trova nella medesima regione presso cui si chiede il trasferimento

News UM n. 128/2023. Alla Corte costituzionale la norma sul trasferimento temporaneo per esigenze familiari in una ipotesi in cui il coniuge dell'interessato presta servizio presso una sede che non si trova nella medesima regione presso cui si chiede il trasferimento

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 mago 2000, n. 53"), inserito dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l'attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento