L'annullamento del provvedimento adottato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è possibile solo se col ricorso sia stata proposta la relativa censura

L'annullamento del provvedimento adottato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale è possibile solo se col ricorso sia stata proposta la relativa censura


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio di atti – Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità – Rilevanza – Limiti

 

Il giudice amministrativo, nel giudizio impugnatorio di atti, può procedere all'annullamento del provvedimento fondato su una norma dichiarata illegittima dalla corte costituzionale, in relazione ad altro processo, soltanto se tale norma sia utilizzata nei motivi del ricorso come parametro di legittimità del provvedimento impugnato, potendo recepire in sentenza solo le pronunce di incostituzionalità dotate di diretta rilevanza sul caso in giudizio. (1)

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 4523 del 2023; n. 8363 del 2010 (in Foro it., 2011, III, 82); sez. V, n. 5058 del 2009 (in Foro it., 2010, III, 77). Secondo il consolidato indirizzo gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul giudizio amministrativo si diversificano a seconda che la norma scrutinata dal giudice delle leggi attribuisca all’amministrazione il potere ovvero ne regoli i modi di esercizio: nel primo caso il giudice può procedere all’annullamento officioso del provvedimento sottoposto ritualmente al suo sindacato, nel secondo caso, invece, potrà farlo solo se il ricorrente abbia articolato, nella sostanza, una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolato dalla norma poi eliminata dal giudice delle leggi.

 

Militare – Trattamento economico – Scatto stipendiale per invalidità di servizio – Riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego - Diniego – Illegittimità

 

E’ illegittimo il diniego del beneficio economico dello scatto stipendiale, richiesto ex art. 1801 d.lgs. n. 66 del 2010, basato sul mancato riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego del militare. (2)

 

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022 n. 124; sez. IV, 25 giugno 2013 n. 3468.

Per il prevalente difforme indirizzo: Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 676; 16 marzo 2012, n. 1502; 8 giugno 2010, n. 3591; sez. III, parere 7 febbraio 2006, n. 5337/2003; sez. IV, n.

1297 del 1998; comm. spec. pubbl. imp., 23 giugno 1997, n. 379; comm. spec. pubbl. imp., 6 maggio 1996, n. 361; comm. spec. pubbl. imp., 20 novembre 1995, n. 335.

Il parere in esame - dopo aver approfondito le caratteristiche del particolare beneficio economico e l’evoluzione del quadro normativo di riferimento – ha annullato il diniego facendo applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024 (oggetto della News UM n. 25 del 7 marzo 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 c.m. [d.lgs. n. 66 del 2010]), limitatamente all’inciso “, in costanza di rapporto di impiego,” ), dopo avere assodato che il ricorrente aveva articolato un vizio motivo di legittimità analogo a quello posto a base della declaratoria di parziale incostituzionalità della norma sancita dal menzionato art. 1801 c.m.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri