Interdittiva antimafia emessa dopo la presentazione di una istanza di ammissione al controllo giudiziario ed effetto escludente automatico

Interdittiva antimafia emessa dopo la presentazione di una istanza di ammissione al controllo giudiziario ed effetto escludente automatico


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Interdittiva antimafia – Successivamente alla presentazione di un’istanza di ammissione al controllo giudiziario – Causa di esclusione automatica
 

Nelle gare d’appalto, l’emissione di un’interdittiva antimafia, emessa dopo la presentazione di un’istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 ma prima della decisione del tribunale di ammissione dell’impresa al suddetto controllo, costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 36 del 2023.

Non si configura l’inefficacia di una interdittiva antimafia che abbia colpito l’operatore economico laddove il suddetto operatore abbia solo presentato istanza di ammissione al controllo giudiziario, ma non sia ancora stato ammesso a tale controllo al momento dell’emissione dell’interdittiva.

Non è configurabile alcun effetto prenotativo dato dalla presentazione di un’istanza di ammissione al controllo giudiziario, in quanto diversamente sarebbero frustrati gli obiettivi di neutralizzazione dei fattori distorsivi dell’economia nazionale nonché di salvaguardia della concorrenza tra le imprese. (1)

    (1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 14.4.2022, n. 2847; Cons. Stato, Ad. plen. n. 7 del 2023.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri