Procedimento disciplinare dei magistrati contabili e risvolti applicativi processuali

Procedimento disciplinare dei magistrati contabili e risvolti applicativi processuali


Ordinamento giudiziario – Magistrati – Procedimento e sanzioni disciplinari – Magistrati amministrativi e contabili – Procuratore generale della Corte dei conti – Legittimazione al ricorso avverso deliberazione dell’organo di autogoverno

Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati amministrativi e contabili assume natura di procedimento amministrativo, il cui esito culmina in un provvedimento amministrativo, con la conseguente applicazione di tutte le regole e i principi sanciti nella legge n. 241 del 1990. Il procedimento disciplinare riguardante i magistrati ordinari assume, per contro, natura giurisdizionale e si svolge innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con conseguenziale assoggettamento al regime delle relative impugnazioni. Il Procuratore generale della Corte dei conti è l’organo titolare dell’azione disciplinare per i magistrati contabili e gode di una posizione qualificata e differenziata rispetto all’esito del procedimento disciplinare, del quale egli è parte promotrice, in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza. Egli costituisce parte pubblica del procedimento disciplinare, chiamata a garantire il perseguimento dei comportamenti che si pongono contro lo statuto deontologico della magistratura contabile, e non può definirsi o ritenersi membro dell’organo deliberativo. La soddisfazione dell’interesse concreto fatto valere dal Procuratore costituisce un indubbio vantaggio per l’interesse pubblico che egli persegue, dovendo necessariamente essere commisurata la concretezza di questo vantaggio alla natura della posizione pubblica che egli riveste e, per il tramite di questa posizione, in ultima analisi al beneficio concreto che ne trae l’intero Stato-comunità, oltre che in via immediata l’onorabilità, il prestigio e l’immagine, della magistratura stessa. Ne consegue che il Procuratore generale è legittimato a ricorrere contro la deliberazione del Consiglio di presidenza che ha prosciolto un magistrato della Corte dei conti cui era stato addebitato lo svolgimento di attività commerciale collegata allo svolgimento di corsi di preparazione a concorsi pubblici (1)

(1) Precedente difforme: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1946. Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6417; Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2019, n. 4265; Ad. plen., n. 3 del 28 gennaio 2022, n. 3; idem, 9 dicembre 2021, n. 22; idem, 25 febbraio 2014, n. 9; idem, 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ORDINAMENTO giudiziario, MAGISTRATI (in genere)

ORDINAMENTO giudiziario, PROCEDIMENTO e sanzioni disciplinari (alternativo)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri