Violazione del limite dimensionale degli scritti difensivi
Violazione del limite dimensionale degli scritti difensivi
Processo amministrativo - Principio di sinteticità - Limiti dimensionali scritti difensivi - Superamento - Conseguenza.
Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo il limite dimensionale di sinteticità - stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017 - entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare (1).
(1) Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, c.p.a. “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.
I limiti dimensionali sono stati fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 (Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 16 ottobre 2017.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri