Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat

Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Atti e scritti di parte – Prodotti in modalità non conforme alle regole del Pat – Regolarizzabilità su ordine del Collegio.
    

     Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).

 

(1) Il Tar ha richiamato i principi espressi da Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio  fissato.
In applicazione di tali principi il tar ha concesso termine per regolarizzare: a) il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo ma non sottoscritto mediante firma digitale PADES – BES e munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22,  comma 1, del C.A.D.; copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D;
Nelle more della regolarizzazione ha deciso l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri