Trasposizione in sede giudiziaria del ricorso straordinario al Capo dello Stato

Trasposizione in sede giudiziaria del ricorso straordinario al Capo dello Stato


Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Trasposizione – Soggetti legittimati – Cointeressati – Esclusione.

 

          I cointeressati, a differenza dei controinteressati, non possono chiedere la trasposizione in sede giudiziaria del ricorso straordinario al Capo dello Stato (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che è ontologicamente differente la posizione del cointeressato che, potendo ex se esperire la tutela rimediale contemplata dall’ordinamento nei termini decadenziali all’uopo contemplati (sia avanti il TAR che con ricorso straordinario al Capo dello Stato), è titolare di autonome guarentigie di cui può disporre senza vincoli eteronomi, rivenienti cioè da scelte e strategie difensive poste in essere da altri soggetti, “parimenti interessati” ad insorgere avverso l’actio provvedimentale della Amministrazione,  rispetto a quella del controinteressato che, di contro, non implicando la qualitas di parte “attiva” e “propositiva” del procedimento giurisdizionale o giustiziale – ritraendosi, di contro, benefici o vantaggi dall’azione amministrativa – è giocoforza astretta e conformata dalle scelte operate da chi contro quella azione decide di insorgere. Di talchè, nel caso del controinteressato, l’attribuzione della facoltà di opposizione consente di preservare la possibilità di accedere al Giudice (artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza; artt. 24, 111 e 113 Cost.), recuperando la facultas di tutela delle proprie ragioni in un procedimento peraltro connotato dal doppio grado di giudizio, senza che tale indefettibile prerogativa possa essere conculcata in via eteronoma, per effetto del contegno della “controparte”.

Analoga ratio non potrebbe sorreggere l’estensione della legittimazione anche al cointeressato che, di contro: ben può accedere liberamente al Giudice, al pari del ricorrente, nei termini decadenziali all’uopo contemplati; non può, di contro, essere surrettiziamente rimesso in termini, pel tramite della proposizione di un atto (opposizione) con il quale si manifesterebbe una facoltà di accesso al Giudice amministrativo di primo grado già, per così dire, consumatasi per effetto dell’inerte contegno tenuto ab initio.

Sotto questo profilo il cointeressato non può chiedere che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale, “in quanto la sua richiesta, se avanzata dopo lo spirare del termine di impugnazione, potrebbe costituire un espediente per eludere quest'ultimo, mentre, se avanzata prima, non avrebbe senso, dato che il principio di alternatività non opera allorquando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti diversi” (Tar Napoli n. 790 del 2016).

Ha aggiunto la Sezione che l’agere del cointeressato –che non sia insorto tempestivamente avanti il Tar e che, poscia, spieghi atto di opposizione proprio al fine di accedere alla sede giurisdizionale dapprincipio tenuta in non cale- si appalesa contrastante con il canone della buona fede, che rileva non solo sul piano sostanziale e/o procedimentale, ma anche su quello processuale e giustiziale, allorquando le tesi giudiziali collidano, all’evidenza, con il comportamento tenuto dalla parte nella fase precedente del rapporto o del contatto sostanziale, processuale o giustiziale.

Gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico si dispiegano con continuità anche nella (eventuale), successiva, fase giurisdizionale o giustiziale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto inter partes.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri