Trasformazione delle università private in società di capitali

Trasformazione delle università private in società di capitali


La Sezione normativa del Consiglio di Stato ha emesso il parere riguardante la forma giuridica che le libere università private, riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale,  possano assumere per l'espletamento dei loro compiti.

La sezione ha preliminarmente ribadito quanto già a suo tempo ritenuto (parere Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 2427/2018 del 26 ottobre 2018) sulla natura giuridica privata delle Università Private e sul loro collocamento sul mercato nel settore della istruzione e formazione, sia pure nell'alta considerazione che della istruzione universitaria nutre il Legislatore.

Osserva la Sezione che al pari delle Università Pubbliche, "l’attività di ricerca e formativa delle libere Università private, che ha una connotazione oggettiva di imprenditorialità e che tende sempre più a svolgersi nell'ambito di un mercato concorrenziale, impone l’esigenza, legittima e ragionevole, di poter attrarre capitali di investimento, per potenziare e migliorare l’offerta formativa e di servizi nella sua complessità, ed è possibile attrarre capitali solo se, tramite la redistribuzione degli utili, si può offrire una giusta remunerazione al rischio degli investitori. "

Ha quindi concluso per la inesistenza, nell'ordinamento giuridico, di una qualsiasi norma che espressamente o implicitamente vieti la costituzione o trasformazione delle Università private in forma di società di capitali, come pure ha escluso che tale forma sia impedita dalla applicazione dei principi generali e delle caratteristiche specifiche dell'ordinamento e della funzione universitarie italiane.

Osserva la Sezione che anche talune limitazioni o prescrizioni che potrebbero apparire invasive della libertà dei soggetti privati (come ad esempio il potere ministeriale di estinzione etc.) non costituiscono motivo sufficiente per ritenere che il Legislatore abbia voluto escludere la forma di società di capitali per creare una sorta di nuova forma ibrida di incerta definizione e delimitazione. Per altro, ha osservato la Sezione, penetranti poteri pubblici sono previsti nel nostro ordinamento a carico di soggetti privati i quali svolgano compiti puramente di mercato ma che rivestano al contempo un interesse pubblico, quali le imprese bancarie e creditizie, gli intermediari del risparmio e del credito, le assicurazioni, ma anche le stesse fondazioni private previste dal libro I del codice civile.

La Sezione, nel contempo, ha invitato l'amministrazione a farsi promotrice di un riordino legislativo che tenga conto, e se del caso armonizzi, l'indiscutibile diritto delle università private di assumere la forma societaria."


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

UNIVERSITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri