Sulla competenza del giudice amministrativo ed emettere il decreto di liquidazione successivamente alla declaratoria del difetto di giurisdizione
Sulla competenza del giudice amministrativo ed emettere il decreto di liquidazione successivamente alla declaratoria del difetto di giurisdizione
Sulla competenza del giudice amministrativo ed emettere il decreto di liquidazione successivamente alla declaratoria del difetto di giurisdizione
Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Patrocinio a spese dello Stato – Liquidazione
Qualora la parte sia stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato dalla competente commissione, e successivamente, sollevato il conflitto negativo di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, la Suprema Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, senza statuire sulle spese, il giudice amministrativo può procedere alla liquidazione delle spese processuali stesse (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Anno di pubblicazione:
2023
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri