Sul sistema dell’accreditamento relativo ai servizi sanitari e/o sociali

Sul sistema dell’accreditamento relativo ai servizi sanitari e/o sociali


Sanità pubblica – Accreditamento – Natura giuridica

 

L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale (1).

 

Sanità pubblica – Accreditamento – Procedura selettiva – Legittimazione all’impugnativa

La procedura selettiva per l’iscrizione nell’albo degli accreditati all’erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l’operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d’appalto, ma i soggetti che possono svolgerlo, con oneri a carico dell’Amministrazione, su richiesta dell’utente. Ne deriva che la presentazione dell’istanza di partecipazione non è necessaria ai fini dell’impugnazione delle clausole non escludenti in quanto non si tratta di una gara in senso stretto e, pertanto, non si determina nessun effetto preclusivo rispetto all’iscrizione degli altri operatori; in altri termini, l’eventuale accoglimento del ricorso comporta l’aggiunta di un nuovo soggetto a quelli già individuati e non la loro esclusione, per cui è, comunque, soddisfatto l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti che erogano il servizio (2).

 

Sanità pubblica – Accreditamento – Discrezionalità tecnica – Vigilanza e controllo

Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro - unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti. Solo una valutazione periodicamente rinnovata e aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, con la precisazione che, quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa pubblica. Tali consolidati principi vanno coordinati con quelli - parimenti consolidati - che evidenziano come il sistema

dell’accreditamento risponda ad esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in quanto esonerano l’Amministrazione dall’onere di verificare, in occasione della concreta erogazione delle prestazioni e fermo restando il suo potere di controllo e vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi, tecnici ed organizzativi (3).

 

 

  • (1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9148; T.a.r. per la Campania, sez. V, 21/09/2020, n. 3945.
  • Difformi: non risultano precedenti difformi.
  • (2) Non risultano precedenti in termini.
  • (3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043;
  • Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri