Sospensione del giudizio - Concorrenza nel settore ferroviario

Sospensione del giudizio - Concorrenza nel settore ferroviario


Processo amministrativo – Sospensione del giudizio – Art. 337, comma 2, c.p.a. – Applicabilità.

 

Trasporti - Trasporto ferroviario - Servizio di trasporto passeggeri nazionale - Equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico – Verifica – Criterio ex d.m. n. 203 del 2010 – Legittimità.

 

     L’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, comma 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 79, comma 3, cit.), ma anche dell’art. 337, comma 2, c.p.c.; tale ultima norma è applicabile nel processo amministrativo non solo quando è impugnata con un mezzo di impugnazione straordinario una sentenza già passata in giudicato, ma anche in caso di impugnazione ordinaria; in tal caso, se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, cit. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (1).

 

     E’ legittimo il d.m. 20 ottobre 2010, n. 203 che, ai fini di verificare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, prevede una formula matematica, in tal modo rimettendo la decisione ad esiti certi, oggettivi e verificabili (2).

 


(1) Con specifico riguardo all’art. 337, comma 2, c.p.c., ha chiarito la Sezione che l’essenza del principio sancito da esso sta nell’eventualità che sulla questione pregiudiziale sia già stata pronunciata una sentenza; se tale sentenza passa in giudicato, il giudice della questione pregiudicata dovrà adeguarsi ad essa, ma, se è impugnata, il giudice della questione pregiudicata può sospendere il processo in attesa della pronuncia sull’impugnazione. Tuttavia, trattandosi di una facoltà, il ‘secondo giudice’ può anche non disporre la sospensione, nel qual caso non è detto che debba necessariamente conformarsi alla decisione impugnata, sia perché potrebbe ritenere non sussistente l’influenza effettiva della sentenza sulla questione al suo esame e sia perché, anche indipendentemente da ciò, potrebbe valutare liberamente la probabilità che la sentenza invocata possa essere confermata e l’opportunità della sospensione.
In definitiva, a differenza dell’art. 295 c.p.c., la previsione in esame prevede una causa di sospensione facoltativa fondata sulla generica influenza di una decisione che assume una mera “autorità di fatto”.

 

L’autorità della cui invocazione tratta l’art. 337, comma 2, c.p.c., è soltanto quella che riguarda il modo di decidere questioni risolte in altre cause; la differenza tra le due ipotesi, pertanto, è che nella prima (art. 295 c.p.c.), occorre una pregiudizialità in senso tecnico – giuridico, nel secondo caso (art. 337 c.p.c.), è sufficiente una pregiudizialità in senso meramente logico.
 

Inoltre, poiché la ragione fondante dell’art. 295 cit. è quella di evitare il rischio di conflitti di giudicati e tale disposizione fa esclusivo riferimento alla pregiudizialità in senso proprio, la correlazione deve sussistere solo fra giudizi pendenti in primo grado.

 

 

(2) Ha chiarito la Sezione che il decreto risulta coerente con l’art. 59, comma 2, l. n. 99 del 2009, secondo cui “lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto”. Tale disposizione introduce un elenco di criteri di valutazione della compromissione dell’equilibrio economico che non può dirsi né tassativo, né preclusivo di eventuale integrazione da parte dell’Organismo di regolazione a cui è rimessa la decisione.

 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

TRASPORTO marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e di aeromobile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri