Sospensione dei termini processuali per la fase cautelare in periodo di emergenza Covid

Sospensione dei termini processuali per la fase cautelare in periodo di emergenza Covid


Processo amministrativo – Covid-19 – Sospensione termini processuali - Periodo 8 marzo 2020-15 aprile 2020 - Procedimento cautelare – Inapplicabilità.

 

 

          Ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 11 del 2020 e dell’art. 84, d.l. n. 18 del 2020 (che richiamano l'art. 54, comma 3, c.p.a.) la sospensione dei termini processuali nel periodo 8 marzo 2020 – 15 aprile 2020 non trova applicazione per il procedimento cautelare; tuttavia, non può ravvisarsi alcuna irricevibilità della domanda di sospensione che, sebbene proposta oltre il termine di legge (non sospeso ai sensi delle predette disposizioni), sia contenuta in un ricorso impugnatorio e quest’ultimo venga notificato nel rispetto dei termini, considerata anche l’eventuale sospensione feriale ex art. 54, comma 2, c.p.a. (1).

 

(1) Ha premesso la Sezione che la deroga prevista nell’art. 54, comma 3, c.p.a. processuale opera nel senso di consentire anche nel periodo feriale la trattazione della domanda cautelare ed attribuisce all'interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell'impugnativa nel periodo di sospensione feriale - con contestuale richiesta di sospensiva dell'atto impugnato ove ravvisi l'urgenza dell'esame cautelare - e la proposizione successiva, salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione. Viceversa, essa non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per quali resta ferma la sospensione dei cui all’art. 54, comma 2, c.p.a.. Conseguentemente,  non può ravvisarsi alcuna irricevibilità della tutela cautelare qualora sia proposta con domanda incidentale contenuta in un ricorso impugnatorio e quest’ultimo venga notificato nel rispetto dei termini, considerata anche l’eventuale sospensione feriale ex art. 54, comma 2, del c.p.a..

Non possono trarsi argomentazioni di segno contrario alle predette conclusioni dalle ordinanze del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 4909 del 2016; id., sez. IV, n. 5412 del 2017; id., sez. V, n. 37 del 2015; id., sez. IV, n. 3989 del 2012) che, invero, hanno riguardato appelli di ordinanze cautelari di primo grado non abbinati alla impugnazione di sentenze, quindi procedimenti esclusivamente cautelari governati dal regime previsto per tale rito.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri