Silenzio del Mit sull'istanza di Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25

Silenzio del Mit sull'istanza di Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25


Silenzio della P.A. – Presupposti – Atti interruttivi – Individuazione - Fattispecie relativa a sSilenzio del Mit sull'istanza di aggiornamento e revisione del P.e.f. delle Concessioni Autostradali A24 ed A25

   La determinazione che vale ad interrompere l’inerzia facendo venire meno l’interesse del ricorrente avverso il silenzio della Pubblica amministrazione può essere soltanto quella che conclude il procedimento, con effetti definitivi e decisori, tali da superare lo stallo procedimentale e da porre con il provvedimento conclusivo la decisione amministrativa per il definitivo assetto degli interessi coinvolti; è pertanto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, essendo ingiustificata la dilazione dei tempi dell’attività istruttoria -mediante le reiterate successive richieste rivolte alla concessionaria, per ottenere da quest’ultima nuovi aggiornamenti e progressive simulazioni della combinazione dei diversi elementi economici del P.E.F.- che ha infine condotto alla situazione di stallo sopra constatata (1).

 

(1) Ha affermato la Sezione che, pur essendo comprensibile la volontà delle amministrazioni di pervenire ad una soluzione condivisa di approvazione del nuovo P.E.F. che consenta su quella base la regolare prosecuzione del rapporto concessorio fino alla sua naturale scadenza, spetta alle amministrazioni coinvolte individuare con certezza, ed una volta per tutte, i punti di contrasto tra le parti, di modo che alla proposta della concessionaria seguano le determinazioni del concedente, alla stregua del procedimento di revisione delineato dall’art. 11.10 della Convenzione unica.

Pertanto, se su tali determinazioni non si genera il consenso dell’altra parte (anche mediante il raggiungimento di un accordo parziale, ove praticabile, con stralcio dal P.E.F. degli interventi più controversi), riprendono vigore i generali principi dell’azione amministrativa autoritativa, gravando comunque sull’autorità amministrativa concedente l’obbligo di provvedere (Cons. St., sez. V, 29 maggio 2017, n. 2521):  perché si tratta di cura necessaria di un interesse pubblico di preminente rilievo per la generalità, che non tollera omissioni o dilazioni.

In ultima analisi, sono affidate al M.I.T., di concerto con le altre amministrazioni interessate, in particolare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, oltre che col M.E.F., le scelte definitive per il perseguimento dell’interesse generale.

Siffatto interesse, nel caso di specie, pur essendo mediato dall’interesse al perseguimento di soluzioni (preferibilmente concordate) tese a mantenere l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, consiste nell’interesse all’effettiva fruizione da parte indistinta della collettività, senza soluzione di continuità, di un essenziale servizio di interesse economico generale; quindi, nell’interesse a che sia garantita la funzionalità dell’infrastruttura autostradale, in condizioni di corrispondente viabilità (come alla definizione di Autostrade dell’art. 2, comma 3, lett. A) del Codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285) e di necessaria, verificata e affidabile sicurezza per il pubblico, secondo piani di intervento compatibili con le esigenze della finanza pubblica e con i vincoli imposti da obblighi sovranazionali.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri