Servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali: il maneggio del pubblico denaro e la distinzione tra affidamento in concessione e appalto dei servizi di mero supporto alla gestione Tar

Servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali: il maneggio del pubblico denaro e la distinzione tra affidamento in concessione e appalto dei servizi di mero supporto alla gestione Tar


Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi - Servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali – Iscrizione all’Albo – Necessità.

 

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi - Servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali – Natura.

 

            Per l’affidamento dei servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali, è necessaria l’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1).

 

            La circostanza che l’appaltatore del servizio di riscossione e accertamento tributi degli enti locali non riceva il materiale introito delle somme dovute all’ente, essendo i versamenti effettuati su conti dedicati del comune, non comporta la qualificazione della sua attività come servizio di gestione di mero supporto all’attività di accertamento e riscossione tributi, in presenza di altri elementi che depongono per la sussistenza dell’esercizio di funzioni pubbliche (1).

 

(1) La pronuncia in esame si discosta, alla luce delle recenti riforme in tema di riscossione delle entrate degli enti locali, dall’orientamento giurisprudenziale (Tar Lazio, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; id. 4 giugno 2015, n. 7863; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; id. 24 marzo 2014, n. 1421) secondo il quale elemento essenziale del rapporto concessorio di riscossione sarebbe il maneggio del pubblico denaro cosicché  l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 troverebbe “ la propria ratio nel maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell'agente o concessionario della riscossione delle entrate".

Rileva infatti la sentenza che l’evoluzione normativa ha portato sempre più a limitare il materiale introito del denaro da parte dei concessionari, favorendo invece i versamenti direttamente nelle casse del comune, dapprima unicamente per la riscossione spontanea (cfr. l'art. 2 bis, d.l. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225) e poi anche per la riscossione coattiva (cfr. il comma 788 dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, ha integrato l’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo espressamente che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente).

In questo quadro, dunque, il Collegio ritiene che la nozione di “riscossione” non richieda più che vi sia il materiale introito delle somme dovute all’ente e che pertanto tale dato non possa più essere considerato come elemento discriminante per stabilire se vi sia un affidamento di servizi di supporto di gestione o un affidamento di concessione di accertamento e riscossione, dovendosi invece valorizzare altri elementi distintivi, quali, in particolare, il ricorso allo strumento della ingiunzione fiscale, comportante spendita dei poteri pubblici, da parte del concessionario privato, l’obbligo di rendiconto al comune dei versamenti effettuati e  la remunerazione di tale attività con un aggio sulle somme riscosse.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri