Scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa per mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018

Scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa per mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018


Enti locali – Comuni - Scioglimento consiglio comunale – Per mancata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 – Legittimità.

 

                   È legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale (nella specie, di Siracusa) a fronte della mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018  (1).

 

(1) Ha chiarito il parere che l’applicazione dell’art. 109-bis dell’O.R.E.L. alla mancata approvazione del rendiconto consuntivo non costituisce l’esito di una interpretazione estensiva, od analogica, del medesimo art. 109-bis. È invece il risultato di una previsione legislativa esplicita di rinvio dinamico per effetto della quale lo scioglimento del Consiglio comunale inadempiente può avere luogo – sempre, si intende, applicando il corpo integrato di disposizioni suindicate, vigenti al momento della adozione del decreto di scioglimento (febbraio 2020) - anche in presenza di fattispecie ulteriori, equiparate alla mancata approvazione del bilancio preventivo nei termini di legge, tra le quali vi è la mancata approvazione del rendiconto di gestione. Del resto, in tema di bilancio vi è un nesso logico e consequenziale tra previsione e rendicontazione; - il fatto che la previsione di cui all’art. 227, comma 2-bis, T.U.E.L., così come introdotta dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213 del 2012, si applichi alle regioni a statuto speciale «nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione» (cfr. art. 11-bis, d.l. n. 174 del 2012 secondo cui, appunto, «le regioni a statuto speciale… attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione») non esclude certo l’applicabilità dell’art. 227, comma 2-bis, nella Regione Siciliana, se pur con le modalità procedimentali e operative previste dall’art. 109-bis della l.r. n. 16 del 1963, e ciò sulla base del ripetuto rinvio dinamico di cui all’art. 58 della l.r. n. 26 del 1993; - se la fattispecie in discussione è (stata legittimamente) disciplinata utilizzando le specifiche, e speciali, norme sopra descritte, va esclusa l’operatività, nel caso in esame, della disposizione “generale” di cui all’art. 24 della l.r. n. 44 del 1991, la cui applicazione i ricorrenti peraltro invocano, concernente l’intervento sostitutivo commissariale regionale per l’eventualità in cui gli organi comunali omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori per legge; - l’evoluzione legislativa regionale siciliana in materia, avutasi nel febbraio – giugno 2021, attraverso la delimitazione dei casi di scioglimento consiliare alla mancata approvazione del bilancio «di previsione» nei termini di legge, è priva di rilievo nel ricorso odierno, in assenza del carattere interpretativo delle norme sopravvenute; - i riferimenti alle ripercussioni, o alla assenza di ripercussioni, su Sindaco e Giunta, derivanti dalla mancata approvazione del rendiconto di gestione nei termini di legge, e alle differenze, su questo tema, tra la disciplina nazionale e il contesto normativo regionale siciliano di settore (sul punto nel ricorso si richiama, in particolare, la disposizione abrogatrice di cui all’art. 1, comma 1, l. reg. n. 7 del 2017) sono estranei al nucleo essenziale della materia del contendere, in disparte ogni considerazione sulla particolare ampiezza della potestà legislativa primaria della Regione in materia, incontrando l’ampio spazio lasciato alla legislazione siciliana i soli limiti dell’armonia con la Costituzione e della osservanza dei princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e di quanto stabilito dallo Statuto speciale; - non viene in rilievo alcuna insufficienza motivazionale del decreto di scioglimento, posto che, nella situazione in esame, caratterizzata dalla mancata approvazione del rendiconto 2018, la nomina del commissario e lo scioglimento consiliare, al termine di un procedimento apposito, si ponevano ex lege come atti obbligatori e vincolati, indispensabili per assicurare il corretto funzionamento dell’Ente e il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.  
Ha aggiunto il parere che la omessa approvazione in termini del rendiconto si concretizza in una condotta di rilevante gravità, avente portata pluri-offensiva di interessi di rilievo costituzionale, quali rappresentanza politica ed equilibrio finanziario (conf. Corte dei conti – sezione regionale di controllo Campania, delibera n. 74 del 2020). La disposizione legislativa contestata mira a garantire che l’attività della p.a. si conformi a princìpi di buona amministrazione. Inoltre, e più in generale, la materia dell’ordinamento degli enti locali coinvolge aspetti di discrezionalità legislativa regionale siciliana primaria assai estesi e, nella specie, tutt’altro che irrazionalmente esercitati, fatto salvo il mutato apprezzamento legislativo sopravvenuto nel 2021, mediante la scelta di prevedere lo scioglimento consiliare in presenza dei presupposti considerati. Con riguardo alle riferite ripercussioni, o per dir meglio alla assenza di ripercussioni, su Sindaco e Giunta, con conseguente mutilazione dell’Ente nel suo organo maggiormente rappresentativo, derivanti dalla mancata approvazione del rendiconto di gestione nei termini di legge; alle differenze, su questo tema, tra la disciplina nazionale e il contesto normativo regionale siciliano di settore (sul punto nel ricorso si richiama, in particolare, l’art. 1, comma 1, l. reg. Sicilia n. 7 del 2017 con il quale si abroga la disposizione del 2016 secondo la quale la cessazione del Consiglio comunale per cause come quella in discorso comporta(va) la decadenza di Sindaco e Giunta e la nomina di un Commissario); e alla prospettazione di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice; è sufficiente osservare che di tale norma  non si deve fare applicazione nel caso in esame, sì che la questione ipotizzata non può che essere valutata come manifestamente inammissibile, risultando evidente il difetto di rilevanza della stessa, estranea al nucleo essenziale della materia del contendere, in disparte rimanendo ogni considerazione sulla particolare ampiezza della potestà legislativa primaria della Regione in questa materia 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

COMUNE e provincia, PROCEDURA DI DISSESTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri