Riproposizione dell’azione risarcitoria autonoma se il giudice di primo grado non ha pronunciato sulla domanda nel giudizio di impugnazione
Riproposizione dell’azione risarcitoria autonoma se il giudice di primo grado non ha pronunciato sulla domanda nel giudizio di impugnazione
Riproposizione dell’azione risarcitoria autonoma se il giudice di primo grado non ha pronunciato sulla domanda nel giudizio di impugnazione
Risarcimento danni - Contratti della Pubblica amministrazione – Azione risarcitoria autonoma – In caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda nel giudizio di impugnazione - Possibilità.
E’ ammissibile la proposizione, mediante una nuova e diversa domanda, dell’azione di risarcimento danni a fronte di illegittima aggiudicazione dell’appalto, laddove nel giudizio di impugnazione degli atti della gara il giudice amministrativo non si sia pronunciato sulla espressa richiesta risarcitoria e questa in sede di appello non sia stata riproposta ex art. 101, comma 2, c.p.a..
(1) Ha ricordato la Sezione che in base al disposto dell’ art. 101, comma 2, c.p.a., “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello”: proprio alla luce di tale ultima disposizione, è evidente che, anche ammesso che la domanda risarcitoria abbia costituito oggetto di rinuncia (ex lege, quale conseguenza della sua mancata riproposizione in appello), la rinuncia stessa non potrebbe costituire ostacolo alla ripresentazione della suddetta domanda nell’ambito di un autonomo giudizio, nel rispetto (di fatto avvenuto), del termine di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a..
Come statuito dalla sez. IV del Consiglio di Stato (4 maggio 2018, n. 2666), infatti, “nel processo amministrativo la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale; la rinuncia all’azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda; in quest’ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l’estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo” (v. anche Cons. St., sez. III 21 giugno 2017 n. 3058)”.
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che una volontà rinunciativa ex lege, quale quella derivante dall’applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., non può assumere di per sé valenza di volontà di rinunciare alla pretesa sostanziale, con la conseguente limitazione dei relativi effetti al processo nell’ambito del quale si sia perfezionata e senza preclusioni di sorta in ordine alla riproposizione della relativa domanda in un altro contesto processuale.
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che una volontà rinunciativa ex lege, quale quella derivante dall’applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., non può assumere di per sé valenza di volontà di rinunciare alla pretesa sostanziale, con la conseguente limitazione dei relativi effetti al processo nell’ambito del quale si sia perfezionata e senza preclusioni di sorta in ordine alla riproposizione della relativa domanda in un altro contesto processuale.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri