Ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione con firma digitale – Operatività del principio del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici

Ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione con firma digitale – Operatività del principio del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico - Ricorso redatto in formato nativo digitale - Privo di sottoscrizione con firma digitale – Nullità – Esclusione – Condizione.

Contratti della Pubblica amministrazione – Consorzi stabili – Cumulo alla rinfusa –  Con il nuovo Codice dei contratti pubblici - Ammissibilità.

 

        Non è suscettibile di comportare l’insanabile nullità, per mancanza di sottoscrizione ex art. 42 c.p.a., il ricorso che, pur redatto in formato nativo digitale conforme al disposto dell’art. 12, comma 1, lett. a), delle specifiche tecniche (Allegato A del d.P.C.M. n. 40 del 2016), è privo di sottoscrizione con firma digitale, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40 del 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo), e ciò in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, recando l’atto cartaceo notificato alla controparte l’autenticazione in calce del mandato ed essendo la relata di notifica sottoscritta in maniera autografa dal difensore, onde non possa dirsi che l’atto notificato non sia inequivocamente riferibile al procuratore (1).

        L’operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili non è venuto meno con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (così come l’art. 36, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) ha dato vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate (2).

 

(1) Nella specie, benchè il ricorso riportasse a margine l’indicazione firmato digitalmente da ….”, il software Adobe Acrobat Reader in dotazione non ha rilevato l’esistenza della firma digitale a conferma del fatto che lo stesso non risulta sottoscritto secondo le disposizioni sul Pat e del Codice dell’amministrazione digitale.

(2) Ha chiarito il Tar che l’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, per cui “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, e l’art. 94 del relativo regolamento (approvato con d.P.R. n. 207 del 2010) prevedeva che il consorzio stabile potesse giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”, cosicché il medesimo poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati.
Il “cumulo alla rinfusa” permane anche con l’entrata in vigore del nuovo Codice che agli artt. 83, comma 2, e art. 216, comma 14, sanciscono la vigenza del descritto principio,  nelle more dell’adozione di specifiche disposizioni ministeriali su proposta dell’Anac.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, CONSORZI

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri