Ricorso incidentale che investe la posizione di un soggetto estraneo al processo

Ricorso incidentale che investe la posizione di un soggetto estraneo al processo


Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Posizione di soggetto estraneo al processo – Inammissibilità.

               E’ inammissibile il ricorso incidentale che, pur aggredendo l’atto già contestato nel ricorso principale, investa la posizione di un soggetto estraneo al processo, la quale in nessun modo, qualora delegittimata dall’azione incidentale, potrebbe interferire, compromettendola, con la domanda avanzata in via principale (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che in siffatta ipotesi la domanda incidentale non appare comprendibile nella nozione della medesima fornita dall’art. 42 c.p.a., in base alla quale essa, ai sensi del comma 1, sortisce  dall’interesse di controparte in dipendenza della domanda proposta con il ricorso principale e, pertanto, non potrebbe essere autonomamente azionata.

Nella specie,  in via principale una struttura sanitaria beneficiaria di finanziamenti regionali ricorre impugnando la delibera di erogazione dei benefici per la parte relativa alla posizione di un’altra struttura,  sostenendo che non aveva titolo per fruire del finanziamento, e quest’ultima con ricorso incidentale contesta la posizione di una terza struttura, non chiamata in causa dal ricorrente principale, con deduzioni che mirano ad escluderla dal finanziamento, ma che non compromettono la posizione della ricorrente principale e, quindi, la sua domanda.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO incidentale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri