Riconoscimento errore scusabile per tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva se la stazione appaltante la qualifica erroneamente come provvisoria anziché definitiva

Riconoscimento errore scusabile per tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva se la stazione appaltante la qualifica erroneamente come provvisoria anziché definitiva


Processo amministrativo – Rito appalti – Aggiudicazione – Impugnazione tardiva – Erronea denominazione del relativo provvedimento come aggiudicazione "provvisoria" anziché "definitiva" – Errore scusabile – Va riconosciuto.

        Va rimesso in termine per errore scusabile il ricorrente che ha tardivamente impugnato l’aggiudicazione di una gara nel caso in cui la stazione appaltante, sotto la vigenza del nuovo codice appalti, abbia erroneamente denominato il relativo provvedimento come aggiudicazione "provvisoria" anziché "definitiva" (1).

 

(1) Ad avviso della la Sezione si deve tenere conto del comportamento oggettivamente ambiguo dell’amministrazione che ha erroneamente qualificato il provvedimento di aggiudicazione come “provvisorio”, in contrasto sia con il vigente quadro normativo che con il bando di gara, inducendo in errore il concorrente circa la natura interinale dell’aggiudicazione medesima, anziché definitiva con conseguente onere di immediata impugnazione.

Altro profilo da valorizzare, sempre ad avviso del Tar, attiene alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 da cui, come si è visto, decorre il termine per proporre ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a..

In base alla richiamata disposizione del Codice degli appalti pubblici, la predetta comunicazione - che deve essere inviata d’ufficio immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni ad opera della stazione appaltante - si riferisce all’ “aggiudicazione” (non ulteriormente qualificata), da intendersi come atto conseguente all’approvazione dell’organo competente e non alla “proposta di aggiudicazione” (di cui all’art. 33) o alla “aggiudicazione provvisoria” secondo la terminologia del codice previgente.

In altri termini, la decadenza della ricorrente dall’impugnativa per superamento del termine di rito potrebbe essere dichiarata soltanto di fronte ad una comunicazione (che nel caso in esame non è dato individuare) della stazione appaltante resa ai sensi dell’art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016 che, in termini chiari e univoci, risulti idonea a portare a conoscenza della ricorrente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri