Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011

Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011


Informativa antimafia – Impugnazione – Contemporanea  adozione misura di prevenzione controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cod. antimafia – Conseguenza – Rinvio dell’udienza di discussione.

                 La trattazione dell’udienza di discussione della causa avente ad oggetto l’annullamento dell’informativa antimafia deve essere rinviata a data successiva alla cessazione della eventuale misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cod. antimafia, per non porre nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate (1).

 

(1) Il Tar ha chiarito il rapporto tra giudizio amministrativo di impugnazione della informazione antimafia ed istituto del controllo giudiziario ex art 34 bis del Codice antimafia.

Ha precisato che gli effetti del provvedimento autoritativo possono essere “congelati” per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario su richiesta dell’impresa che abbia presentato ricorso amministrativo (v. art. 34 bis, comma 6);  che, infatti, il menzionato articolo prevede al comma 7 che “Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94”; che, al contrario, la norma trascura in via assoluta i rapporti tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione sicchè i Giudici penali e giudici amministrativi si sono dovuti occupare del coordinamento dei procedimenti;

che i Giudici della Prevenzione, vincolati nell’ammettere e nel gestire le procedure dalla “pregiudiziale amministrativa”, hanno affermato in via maggioritaria che la sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso amministrativo comporta l’inammissibilità del controllo e la chiusura della procedura (v. tra le altre Tribunale di Reggio Calabria – Mis. Prev. Decreto 11/7/18 in 47/18 N. 47/18 Mod. Patr ; Tribunale di Catanzaro – Mis. Prev. Decreto 19.2.2018 in n. R. C.c. 4/18) e solo in via minoritaria hanno sostenuto la ammissibilità/persistenza del controllo, nonostante il rigetto dell’impugnazione della informativa, per consentire alla impresa condizionata solo occasionalmente di proseguire nel percorso di redenzione attraverso il “tutoraggio” (v. Tribunale Santa Maria Capo a Vetere, 14.2.2018 in N. 3/18 reg. gen. m.p. speciale ); che la prima giurisprudenza amministrativa sul novello istituto, dal canto suo, ha affermato, anzitutto, in punto di tutela cautelare invocata dinanzi al giudice amministrativo che l’ammissione al controllo, comportando la sospensione dell’informativa, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza cautelare rivolta al giudice amministrativo (Cons. St. 6162 del 2018); che i giudici amministrativi si sono invece divisi in ordine all’incidenza del controllo giudiziario sul giudizio di merito; che, infatti, da un lato è stato affermato (Cons. St. n. 7294 del 2018) che il giudizio non deve essere sospeso sino alla decisione sull’istanza presentata dall’impresa medesima ed anzi che la necessaria sollecita definizione della controversia in sede giurisdizionale comporta il venir meno delle stesse esigenze sottese all’istituto con conseguente inammissibilità della domanda rivolta al G.Pr. (v. anche Tar Catanzaro n. 923/2018 che esclude la possibilità di sospensione per la mera presentazione dell’istanza); che dall’altro lato in unico precedente edito il Consiglio di Stato (n. 4719 del 2018) ha stabilito la necessaria sospensione del giudizio avente ad oggetto l’informativa antimafia, in quanto l’eventuale conferma di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo renderebbe definitivi gli effetti di detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la previsione del medesimo art. 34-bis.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri