Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011
Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011
Rapporti tra ricorso avverso informazione interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011
Informativa antimafia – Impugnazione – Contemporanea adozione misura di prevenzione controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cod. antimafia – Conseguenza – Rinvio dell’udienza di discussione.
La trattazione dell’udienza di discussione della causa avente ad oggetto l’annullamento dell’informativa antimafia deve essere rinviata a data successiva alla cessazione della eventuale misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis cod. antimafia, per non porre nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate (1).
(1) Il Tar ha chiarito il rapporto tra giudizio amministrativo di impugnazione della informazione antimafia ed istituto del controllo giudiziario ex art 34 bis del Codice antimafia.
Ha precisato che gli effetti del provvedimento autoritativo possono essere “congelati” per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario su richiesta dell’impresa che abbia presentato ricorso amministrativo (v. art. 34 bis, comma 6); che, infatti, il menzionato articolo prevede al comma 7 che “Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94”; che, al contrario, la norma trascura in via assoluta i rapporti tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione sicchè i Giudici penali e giudici amministrativi si sono dovuti occupare del coordinamento dei procedimenti;
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia
MISURE di prevenzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri