Qualificazione dei Consorzi stabili negli appalti servizi

Qualificazione dei Consorzi stabili negli appalti servizi


Contratti della Pubblica amministrazione – Consorzi stabili – Qualificazione – Disciplina – Appalto servizi – Nelle more dell’adozione delle Linee guida – Individuazione.

 

         L’art. 83, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non disciplina in modo compiuto qualificazione dei Consorzi stabili nelle procedure di affidamento pubbliche, rimettendo alla predisposizione di Linee-guida da parte dell’Anac; nelle more della loro adozione la partecipazione alle gare dei Consorzi stabili trova ancora, ai sensi dell’art. 216, comma 4, dello stesso nuovo Codice dei contratti pubblici le proprie disposizioni di riferimento nel precedente ordinamento di settore, estensibili anche all’affidamento di servizi (1).

   

(1) Ha chiarito il Tar che nel previgente ordinamento, dettato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non è rinvenibile alcuna differenziazione tra appalti di lavori e appalti di servizi in ordine ai requisiti di partecipazione alle gare dei Consorzi stabili. Non è dunque implausibile, sempre ad avviso del Tar, ritenere che le future Linee-guida Anac, in disparte ogni questione in ordine alla loro formale riferibilità a una specifica tipologia di gara, siano suscettibili di concretare indicazioni di carattere generale, destinate, in quanto tali, a conformare l’intera materia. Del resto, in tale scenario, la scelta operata dal nuovo Codice dei contratti con il comma 2 dell’art. 83 è di fare salve, temporaneamente, le regole antecedenti, e tale scelta, ancorchè espressa immediatamente dopo la rimessione all’Anac del compito di predisporre le Linee guida “per i lavori”, è, però, di carattere assoluto (“Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art. 216, comma 14”), non essendo stata richiamata, anche in tal caso, la delimitazione che connota il periodo precedente (“per i lavori”).

Ha chiarito il Tar che la conclusione cui è pervenuto trova conforto in un dato di sistema e in un elemento testuale. In primo luogo proprio l’Anac ha spiuegato (Faq predisposte dall’ANAC “sulle questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50 del 2016 nel periodo transitorio”, di cui al Comunicato 8 giugno 2016, punto 3), in relazione al quesito su quali siano le norme applicabili alla qualificazione dei Consorzi sino all’adozione delle Linee-guida previste dall’art. 82, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, che i requisiti sono individuati in linea generale dall’art. 47 del nuovo Codice, e, sul rilievo che “l’art. 261, comma 14, prevede che fino all’adozione delle Linee-guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei Consorzi e, in particolare, l’art. 81, che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei Consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice”.

L’Anac, ad avviso del Tar Lazio, non risulta, quindi, aver in alcun modo limitato il periodo transitorio di ultravigenza delle previgenti disposizioni agli appalti di lavori.

Quanto al criterio teleologico, l’art. 83 del nuovo Codice, nel prescrivere che i requisiti e le capacità per le qualificazioni devono essere attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, richiama l’interesse pubblico “ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Tale finalità risulterebbe compromessa laddove – in presenza di un nuovo quadro normativo che non offre una compiuta regolamentazione delle modalità di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, in quanto destinato a essere integrato da disposizioni di carattere secondario non ancora predisposte e di cui non si è in grado di apprezzare, allo stato, la latitudine, e in vista delle quali ricorre a un periodo transitorio di ultravigenza delle norme anteriori – dovesse ritenersi, in assenza di inequivocabili previsioni in tal senso, che, solo per una parte della materia, il nuovo codice abbia previsto il repentino e generale sovvertimento delle norme previgenti.

Da tutto quanto sopra argomentato il Tar ha concluso nel senso che la locuzione di cui all’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (“Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14”) si interpreta nel senso dell’applicabilità della disposizione anche agli appalti di servizi.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, CONSORZI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri