Procura alle liti, nel processo telematico, apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione Pec

Procura alle liti, nel processo telematico, apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Termine per impugnare l’ammissione di altro concorrente se è mancata la pubblicità sul profilo del committente o la comunicazione Pec


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Procura alle liti A margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce – Ammissibilità del ricorso.

Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – Modalità cartacee – Ammissibilità.

Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione di altro concorrente – Impugnazione – Termine – Mancato rispetto forme di pubblicità ex art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 o comunicazione a mezzo Pec – Conseguenza.

             Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT) è ammissibile il ricorso giurisdizionale nel caso in cui la procura alle liti sia stata apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio e non in calce, limitandosi l’art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti senza però escludere che la stessa possa essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio (1).

            Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT) è possibile la notifica del ricorso con modalità diverse da quelle telematiche (2).

            Qualora siano mancate le forme di pubblicità sul profilo del committente, nella sezione trasparenza, previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, o la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,  il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2  bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente  comincia a decorrere dall’atto della conoscenza dell’aggiudicazione della gara (3).

 

(1) Ad avviso del Tar il comma 3 dell’art. 8, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 si limita a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.”.

(2) E’ quindi consentito avvalersi delle tradizionali formalità di notificazione del ricorso, in veste di atto cartaceo (Tar Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053)

(3) Ha chiarito il Tar che la previsione di un rito superaccelerato per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione è evidentemente volta, nella ratio legis, a consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., comm.spec., 1 aprile 2016, n. 855/2016). 

Una volta, tuttavia, che siano da sottoporre al vaglio giurisdizionale tanto i provvedimenti di ammissione o esclusione (prima non conosciuti), quanto quello di aggiudicazione poi sopravvenuto, non appare logico né utile ai fini delle ragioni di economia processuale, precludere un’impugnativa contestuale di tutti, ovviamente con il rito “ordinario” (non sussistendo ormai più ragioni per pervenire in via preliminare all’individuazione degli ammessi alla procedura): opinare diversamente, ovvero che le impugnazioni non possano confluire in unico giudizio, risulterebbe in evidente contrasto con i principi di economia e concentrazione processuale, oltre che foriero di possibili contrasti tra giudicati (Tar Napoli 19 gennaio 2017, n. 434).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri