Permanenza o nomina nella Commissione tributaria del componente, designato dalla Regione siciliana, del C.g.a. dopo la cessazione delle funzioni di magistrato
Permanenza o nomina nella Commissione tributaria del componente, designato dalla Regione siciliana, del C.g.a. dopo la cessazione delle funzioni di magistrato
Permanenza o nomina nella Commissione tributaria del componente, designato dalla Regione siciliana, del C.g.a. dopo la cessazione delle funzioni di magistrato
Magistrati - Magistrati amministrativi – Magistrati del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia – Nominati dalla Regione – Cessazione – Permanenza o nomina in Commissione tributaria – Possibilità.
Il componente designato dalla Regione siciliana del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, cessato all’esito del sessennio previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373 del 2003, può continuare ad essere componente delle commissioni tributarie in qualità di magistrato amministrativo a riposo (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che l’ex componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, cessato dalle funzioni per scadenza del sessennio, può considerarsi “magistrato amministrativo a riposo” ai soli ed esclusivi fini della prosecuzione del servizio svolto presso la giurisdizione tributaria, in ragione della richiamata peculiarità della normativa di riferimento, senza che possano venire in rilievo ulteriori conseguenze di stato giuridico in relazione ai componenti del C.G.A.R.S.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
ORDINAMENTO giudiziario
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri