News UM n. 81/2020. Per l’Ad. plen. il progettista indicato va qualificato come professionista esterno e non può quindi fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.
News UM n. 81/2020. Per l’Ad. plen. il progettista indicato va qualificato come professionista esterno e non può quindi fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.
News UM n. 81/2020. Per l’Ad. plen. il progettista indicato va qualificato come professionista esterno e non può quindi fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il progettista indicato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo e, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici previgente ed oggi è vietato dal d.lgs. n. 50 del 2016.- Cons. St., A.P., sentenza 9 luglio 2020, n. 13
- Corte cost., n. 119 del 23.06.2020(n. 83 - 24.07.20) , (549527kb)
- Corte cost., sentenza 23 giugno 2020, n. 119 – Pres. Cartabia, Red. Petitti
- Tar Veneto, sez. II, ordinanza 12 dicembre 2018, n. 1166
Decisione
News UM n. 83/2020. Distanze legali: competenze legislative e pianificatorie tra ordinamento civile, governo del territorio e sussidiarietà verticale nella pronuncia della Corte
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate in relazione ad una norma di interpretazione autentica della legge sul c.d. “piano casa” emanata dalla Regione Veneto nel 2009, in tema di derogabilità della disciplina delle distanze fissata in sede locale. In presenza di una previsione che, sul piano strettamente letterale, escludeva dalle previste deroghe (volte a limitare il consumo di suolo e ad incentivare la rigenerazione del patrimonio edilizio) la sola “disciplina statale”, la giurisprudenza si era orientata nel senso di estendere tale preclusione alla normativa urbanistica locale, assetto che il legislatore regionale ha in via interpretativa superato con l’impugnata disposizione. Proporzionalità, adeguatezza rispetto allo scopo voluto dal legislatore, corretta collocazione della disciplina nell’ambito delle competenze regionali in tema di governo del territorio, rispetto dei confini con l’”ordinamento civile” e del principio di sussidiarietà verticale, sono le linee direttrici della pronuncia che investe un assetto normativo complesso e articolato che, come è noto, costituisce la risultante di diverse fonti e che, ancora, ha subito recentemente ulteriori modifiche con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”).Decisione
News UM n. 14/2019. Alla Corte costituzionale la legge regionale veneta che consente la deroga alle distanze dai confini previste da strumenti urbanistici e regolamenti locali
Il T.a.r. per il Veneto solleva questione di legittimità costituzionale della norma regionale che, fornendo l’interpretazione autentica della disciplina della Regione Veneto sul “piano casa”, stabilisce che essa deve essere letta come idonea a consentire la deroga alle distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali.Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, DISTANZE legali
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, DISTANZE legali
Tipologia:
Pronunce e pareri, Pronunce delle corti supreme nazionali
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, AVVALIMENTO
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
Tipologia:
Pronunce e pareri