Per l’Ad. plen. il progettista indicato va qualificato come professionista esterno e non può quindi fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Per l’Ad. plen. il progettista indicato va qualificato come professionista esterno e non può quindi fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il progettista indicato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo e, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici previgente ed oggi è vietato dal d.lgs. n. 50 del 2016.