Orari degli esercizi commerciali e occupazione temporanea di suolo pubblico nella città di Napoli

Orari degli esercizi commerciali e occupazione temporanea di suolo pubblico nella città di Napoli


Covid-19 – Campania – Esercizi commerciali – Orari e occupazione suolo pubblico – Sospensione monocratica

   Deve essere accolta l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Napoli che ha stabilito l’orario degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali, nella persistenza della situazione di emergenza Covid-19, e, per altro verso, la deroga (temporanea) al vigente regolamento comunale relativo alle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, motivata espressamente con riferimento alla prospettata esigenza di rilancio delle attività economiche nella fase successiva al “lockdown”; ciò considerata l’estrema urgenza e ritenuta prevalente, sul piano cautelare del doveroso bilanciamento degli interessi involto, la necessità di incrementare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire il più possibile, in ragione della persistente emergenza “covid-19”, la somministrazione di beni e servizi all’esterno dei locali, e tanto immediatamente, considerato che tale esigenza, pur dovendosi apprezzare sotto il profilo generale, per le sue implicazioni socio-economiche, neppure sembra potersi agevolmente sussumere tra le emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di tutela della pubblica incolumità ovvero di sicurezza urbana, che costituiscono l’ambito di esercizio delle competenze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL, ma sarebbe piuttosto il fondamento per l’esercizio degli ordinari poteri regolamentari, nel rispetto dei principi ad essi applicabili; e tanto tenuto conto, peraltro, del fatto che i titolari di esercizi di somministrazione restano, allo stato, comunque tenuti al rispetto delle normative, di legge e regolamentari vigenti, incluse le disposizioni regolanti la fase di progressivo rientro dall’emergenza covid-19, di matrice statale e regionale, prima che comunale, e, tra le queste, la regola del “distanziamento sociale”  (1). 
 

(1) Il decreto ha preliminarmente ricordato che l’emanazione di misura cautelare monocratica, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, è ancorata normativamente, a termini dell’art. 56, comma 1, c.p.a., all’emergenza, ritualmente allegata e comprovata, del presupposto dell’estrema gravità e urgenza connessa alla prospettata produzione, in danno del richiedente, di un pregiudizio grave e irreparabile connesso e conseguente ai provvedimenti impugnati, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio in cui, tenuto conto dei termini processuali a difesa, sarà possibile la trattazione, in sede collegiale, dell’istanza cautelare.

Tali presupposti sussistono con riferimento alla fissazione degli orari (ordinanza sindacale n. 248 del 29 maggio 2020), che regola, con decorrenza dal 1° giugno 2020, le attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande e gli orari di apertura dei relativi esercizi di somministrazione, in senso difforme ed ampliativo rispetto a quanto al riguardo previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania, n. 53 dello stesso 29 maggio 2020, consentendo altresì l’eventuale svolgimento di attività ludiche.

Quanto all’ordinanza sindacale n 249 del 4 giugno 2020 (titolata “Misure straordinarie per la sicurezza e per la ripresa delle attività commerciali”), la stessa - dichiaratamente finalizzata alla completa “attuazione delle misure di utilizzo del suolo pubblico programmate dall’Amministrazione”, da ultimo con la delibera giuntale n. 168/2020, pure impugnata, sottoposta al Consiglio comunale e da questo non (ancora) esaminata, misure prospettate come “fortemente attese dal tessuto produttivo”- consente, in deroga dall’art. 15 del vigente Regolamento Dehors, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, il rilascio della concessione di suolo pubblico (ampliamento o nuova occupazione), in favore dei titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con modalità semplificate, e, in particolare, con esonero dal pagamento del relativo canone, in assenza di qualsiasi altro parere e previa la sola “valutazione” effettuata dall’Amministrazione sulla ”compatibilità dell’uso del suolo per la finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione, a tutela dei fruitori delle strade”.

L’ordinanza sindacale impugnata, per quanto precede, costituirebbe, a tutt’oggi, l’unico presupposto provvedimentale per il rilascio di un numero imprecisato e imprecisabile di titoli ampliativi denominati “permessi utilizzo temporaneo spazi emergenza Covid”, che costituiscono a tutti gli effetti “assegnazioni in uso” aggiuntive di spazi pubblici e, nella sostanza, concessioni, sia pur temporanee, di spazi pubblici in deroga al vigente pertinente regolamento comunale (regolamento c.d. “Dehors”).

Tali effetti sembrerebbero prodotti in carenza di alcuna verifica effettiva, nelle molte e diversificate aree interessate, degli ineludibili profili di tutela di sicurezza pubblica, anche connessi al traffico veicolare, e dei beni storico-artistici (che pure richiederebbe l’obbligata evocazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo pertinente, quest’ultima del tutto obnubilata), e dunque senza alcuna garanzia, allo stato, di controllo dei detti profili, ingenerando il dubbio circa l’esposizione a pericolo di tali beni protetti; al riguardo, e a titolo esemplificativo, giova segnalare che i “permessi di utilizzo” in questione sarebbero consentiti, nell’ipotesi di impossibilità di ampliamento dell’occupazione già rilasciata o di nuova occupazione, per incapienza dello spazio antistante e prospiciente l’attività, anche “nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, in carreggiata e/o nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli”; ovvero sul fronte opposto all’esercizio in cui ha sede l’attività, “previo attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari”, ovvero, in via del tutto generica, “entro una distanza massima maggiore di 15 mt dal fronte dell’immobile in cui ha sede l’attività anche in aree non prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale”, condizionatamente al solo “esito favorevole dell’accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l’area individuata, effettuato da un gruppo di lavoro interdirezionale”, di cui non sono meglio precisati, tra l’altro, né la competenza né i criteri di valutazione della detta “compatibilità delle richieste con l’area individuata”.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Campania

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri