Motivazione del rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un’area incisa da variante urbanistica

Motivazione del rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un’area incisa da variante urbanistica


Urbanistica – Piano regolatore – Variante – Osservazione dei privati – Motivazione specifica – Quando occorre.

        Non sussiste un onere di dettagliata motivazione del rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un’area incisa da variante urbanistica in assenza di situazioni (fonte di aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni) eccezionalmente impongono alla Amministrazione procedente una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione – richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8682) che nel caso di specie non ricorrono le condizioni che impongono una specifica motivazione, quali 1) il superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; 2) la lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; 3) la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Nella fattispecie in esame l’Amministrazione locale resistente, nel disattendere le osservazioni del proprietario dell’area, ha comunque diffusamente indicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che un’area “circostante” il Borgo di Sovereto (id est, quella di proprietà della stessa società interessata) dovesse essere parimenti assoggettata alla zonizzazione di tipo A (analogamente alla originaria scelta pianificatoria relativa all’area del Borgo antico), con una scelta che non è certamente sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non inficiata da vizi macroscopici ed anzi pienamente in linea con il disposto dell’art. 2, lett. a), d.m. n. 1444 del 1968 che chiaramente mira a tutelare il “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale” di agglomerati urbani attraverso la formazione di “Zone territoriali omogenee”.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, VINCOLI conformativi ed espropriativi

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri