Limiti alla prosecuzione dell’attività di cava in Campania, ai sensi dell’art. 36, l. reg. n. 54 del 1985

Limiti alla prosecuzione dell’attività di cava in Campania, ai sensi dell’art. 36, l. reg. n. 54 del 1985


Cave – Attività di estrazione – Campania - Prosecuzione ex art. 36, l. reg. n. 54 del 1985 – Limiti.

          Nella Regione Campania la prosecuzione dell’attività di cava avvenuta ope legis in virtù dell’art. 36, l. reg. 13 dicembre 1985, n. 54, non avrebbe potuto di certo continuare, in assenza di un provvedimento formale, a tempo indeterminato ed oltre il termine massimo dei venti anni stabilito, invece, dalla legge per le ditte regolarmente autorizzate (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la l. reg. Campania 13 dicembre 1985, n. 54, in materia di coltivazione di cave e torbiere, nel subordinare ad autorizzazione o concessione regionale la coltivazione dei giacimenti, ha previsto, all'art. 36, in via transitoria, la possibilità di proseguire le coltivazioni in atto alla data della sua entrata in vigore, previa presentazione di apposita domanda debitamente documentata, purché dette coltivazioni fossero state a suo tempo denunciate ai sensi dell'art. 28, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e sul presupposto della continuità soggettiva ed oggettiva del soggetto imprenditore e del giacimento (Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1999, n. 321).

Si è rilevato in giurisprudenza che «[s]econdo l'esegesi letterale e logica del comma 1 dell'art. 36, non sembra dubbio che unico titolo di legittimazione alla prosecuzione è la presentazione tempestiva della relativa domanda: tanto che solo nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine prescritto la coltivazione deve cessare e, se prosegue, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché — qualora vi sia alterazione dell'ambiente — all'obbligo di ripristino o di ricomposizione ambientale (comma 2 dell'art. 36, che richiama l'art. 28)» (Cass. pen., SS.UU., 17 dicembre 2001, n. 30).

L’articolo difetta di una previsione sugli effetti del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda e, in ogni caso, sulla durata del regime transitorio, alimentando l’ipotesi suggestiva che la coltivazione delle cave legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore della legge possa proseguire anche sine die, almeno sino a che l'autorità regionale non neghi l'autorizzazione richiesta.

Si tratterebbe, tuttavia, di un esito paradossale, contrario alla natura sicuramente transeunte del regime in questione (qualificato transitorio già nella rubrica della norma) ed irrazionale nell’implicare, col fatto che per le coltivazioni in regime transitorio non vi sarebbe alcuna autorizzazione che potrebbe scadere, che solo i nuovi autorizzati sarebbero sottoposti sicuramente all’ordinario termine massimo ventennale; oltre che in contrasto coi superiori principi di rango comunitario e costituzionale.

E per vero un tale, abnorme, esito è avversato, sul piano sistematico, dal richiamo operato dal medesimo art. 36, per la presentazione della domanda di proseguimento della coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, all’articolo che disciplina la procedura ordinaria per l'autorizzazione di nuove cave (cfr. art. 36, comma 1: «La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge»).

Quest’ultimo, infatti, impone che nella domanda sia indicato il periodo di tempo per il quale viene richiesta l’autorizzazione (art. 8, comma 1, lett. f), di modo che non può dubitarsi che, in definitiva, anche le coltivazioni in atto (per le quali è prescritta identica domanda) devono essere soggette ad un termine - il quale, in difetto di diversa previsione, non può essere che quello massimo ordinario, comune a tutte le altre - e che la mancata definizione della domanda di autorizzazione non può costituire una causa od un espediente tale da vanificare tale imprescindibile regola.

A chiarire definitivamente la volontà del legislatore regionale è, comunque, l’art. 16 della l. reg. Campania 11 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale per l’anno 2005). La disposizione stabilisce che «[n]elle more dell’approvazione del Piano regionale attività estrattive le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2006. La proroga è applicabile alle attività autorizzate e legittimamente esercitate e la prosecuzione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati, sussistendo le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità dei progetti stessi».

Essa riguarda indistintamente tutte le attività estrattive legittimamente proseguite in regime transitorio ai sensi della l. reg. Campania n. 54 del 1985 e, prorogandole ex lege fino alla data del 30 giugno 2006 (sei mesi oltre il ventennio dall’entrata in vigore della l. reg. n. 54 del 1985), altrettanto indistintamente ne presuppone la scadenza anteriore, confermando la tesi dell’applicabilità (anche) ad esse del termine ventennale e, comunque, manifestando la inequivoca volontà legislativa di chiudere quell’esperienza transitoria alla data del 30 giugno 2006.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

MINIERA e cava

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri