La Corte di giustizia, nel pronunciarsi sul regime di sostegno degli impianti di cogenerazione, ribadisce le condizioni di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali

La Corte di giustizia, nel pronunciarsi sul regime di sostegno degli impianti di cogenerazione, ribadisce le condizioni di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali

La Corte di giustizia UE afferma che è compatibile con il diritto euro-unitario – e, segnatamente, con le norme della direttiva n. 2004/8/CE – il sistema italiano (di cui al d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”) che ammette l’applicabilità del regime di sostegno per gli impianti di cogenerazione di energia e calore anche nell’ipotesi in cui si tratti di impianto non “ad alto rendimento” e per il periodo successivo al 31 dicembre 2010. Nell’affermare questi principi, la Corte di Lussemburgo – sul versante processuale – ha occasione, inoltre di ribadire la propria stringente giurisprudenza sui limiti di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, qualora il giudice nazionale non abbia chiarito adeguatamente le ragioni per le quali l’intervento della Corte sia necessario ai fini della soluzione della controversia pendente e non abbia fornito gli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni sollevate.