L'adunanza plenaria pronuncia nuovamente sull'inserimento degli insegnanti diplomati nelle graduatorie ad esaurimento

L'adunanza plenaria pronuncia nuovamente sull'inserimento degli insegnanti diplomati nelle graduatorie ad esaurimento


Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Inserimento - Titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 – Dopo d.lgs. n. 62 del 2017 – Permane l’interesse.

 

Processo amministrativo – Giudicato – Effetti – Individuazione.

 

Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Aggiornamento – Annullamento - Effetti - Accertamento della pretesa all’inserimento.
 

Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Inserimento - Omessa istanza o diniego inoppugnato . Impugnazione decreti di aggiornamento delle graduatorie - Inammissibilità.

 

Processo amministrativo - Termine per l'impugnazione - Dies a quo - Individuazione.
 

Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Inserimento - Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - Irrilevanza ex se.

 

Processo amministrativo - Prospective overruling - Ambito di applicazione - Individuazione.

 

L’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che le GAE continuano a costituire canale di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole primarie e dell’infanzia.

 

Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato; i casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato; per tali ragioni deve escludersi che l’indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.

 

L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.

 

Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie.

 

Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa; deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.

 

Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

L’istituto del c.d. prospective overruling (che limita la retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l’efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017

 

La questione era stata rimessa da Cons. St., sez. VI, ord., 4 dicembre 2018, n. 6885.

Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) del personale docente ed educativo.

L'Adunanza plenaria è intervenuta a seguito di una ordinanza della Sesta Sezione la quale, non convinta dell'orientamento assunto dall'Adunanza Plenaria con sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 sull'impossibilita' di inserimento dei diplomati magistrali (ove il diploma sia conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) nelle graduatorie ad esaurimento, ha sollecitato una rimeditazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente.
L'Adunanza Plenaria ha confermato il principio di diritto in precedenza affermato, ribadendo che "Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Nelle sentenze si legge che la legge del 2018 "non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessita' di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza".
Quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell'Adunanza Plenaria del 2017, favorevoli all'inserimento dei diplomati magistrali nelle GAE, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri