Interdittiva antimafia per rapporti di parentela con mafiosi e giurisdizione sulla risoluzione disposta dal general contractor

Interdittiva antimafia per rapporti di parentela con mafiosi e giurisdizione sulla risoluzione disposta dal general contractor


 

Informativa antimafia – Presupposti – Rapporti di parentela – Limiti.

Giurisdizione - Informativa antimafia - Risoluzione disposta dal general contractor – Giurisdizione giudice amministrativo.

        In sede di interdittiva antimafia il criterio del c.d. “più probabile che non” non può giungere ad affermare che l’imprenditore, il quale abbia rapporti di parentela, anche molto prossimi, con un indiziato di appartenenza mafiosa, sia permeabile all’infiltrazione se alla mera relazione familiare non si accompagnino, in concreto, anche elementi indicativi di stretti collegamenti  (1).

        Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito con riferimento alla impugnazione dell’atto di risoluzione adottato dal general contractor a seguito della adozione della interdittiva antimafia(2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che non costituisce prova idonea a dimostrare l’insussistenza del presupposto dalla stabile convivenza ex art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 159 del 2011 (quale situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva) la produzione dei certificati di residenza di due soggetti (legati da stretto rapporto di parentela) in differenti indirizzi. Invero, i due risiedono nello stesso Comune, nella stessa via (in distinti numeri civici) ma nella stessa palazzina, il che è agevolmente verificabile da Google Street View, elemento quest’ultimo valutabile, in quanto nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. (disposizione applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39 c.p.a.). Le immagini di strade reperibili su Google, in quanto disponibili a chiunque come notizie di comune esperienza e pertanto prive del requisito di intrinseca incertezza che caratterizza invece le notizie solo inserite nel web e non acquisite al patrimonio di comune conoscenza, si possono considerare notorio giudiziario ex art. 115 c.p.c.

Se alla relazione familiare intercorrente tra padre e figlio si accompagnano elementi ulteriori secondo il criterio del cd. “più probabile che non” indicativi di stretti collegamenti per affari o interessi comuni, totale cointeressenza ed intreccio di interessi economici, emergenti dall’esistenza di un gruppo di imprese recante nella stessa denominazione la dicitura riconducibile al gruppo familiare, ovvero dalla esistenza di società gestite a rotazione dai componenti della stessa famiglia, facenti capo tutte direttamente o indirettamente al capostipite (riconducibile alla criminalità organizzata), si può giungere al affermare l’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

Se il mero legame di parentela non è sufficiente a contaminare con i sospetti di contiguità alla criminalità organizzata, va tuttavia considerato che il giudizio è diverso, qualora ai legami familiari corrisponda anche la condivisione di aspetti della vita quotidiana (e non vi sia alcun segno di allontanamento dai condizionamenti della famiglia, ovvero di scelta di uno stile di vita e di valori alternativi), tanto più se ai contatti personali si accompagnino cointeressenze economiche o comunque collegamenti tali da far supporre una comunanza di attività (ed a maggior ragione se, dall’intreccio di interessi economici e familiari, sia possibile desumere che rapporti di collaborazione intercorsi tra familiari costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata).

 

(2) Ha ricordato il Tar che la decisione della stazione appaltante in ordine alla prosecuzione, o no, del contratto, pur avendo formalmente a oggetto l’esercizio di un potere di recesso, è in realtà espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi della controparte, il cui esercizio, che attiene alla scelta del contraente, è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dal d.P.R. n. 252 del 1998 (art. 11, comma 2). Siffatto potere è estraneo alla sfera del diritto privato, a differenza del recesso previsto dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F (in relazione al quale spetta al Giudice ordinario verificarne la sussistenza dei presupposti: Cass. n. 10160 del  2003). Il recesso, in altri termini, non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all’informativa del Prefetto ai sensi del d.P.R. n. 252 del 1998 (art. 10) e quindi costituisce estrinsecazione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nel citato decreto e le imprese nei cui confronti emergano sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata.

I sopra riferiti principi, sia pure riferiti a un recesso (invece che a una risoluzione), ben si attagliano anche alla fattispecie della risoluzione / recesso ad opera del general contractor, stante la previsione di cui all’art. 176, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 (“L’affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici”) che conferma in pieno l’assoggettabilità del contraente generale alla disciplina dell’evidenza pubblica almeno con riguardo al segmento di attività relativo alle verifiche antimafia che equipara a tutti gli effetti il general contractorad una pubblica amministrazione, tenuta al rispetto dei principi del procedimento amministrativo e, nello specifico, anche alle regole sui lavori pubblici.

Non v’è dubbio, pertanto, che la giurisdizione amministrativa sussista anche sul crinale soggettivo (come attualmente esplicitamente chiarito, con previsione di carattere generale, dall’art. 7, comma 2, c.p.a.).

 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri