Inammissibilità dell’appello su decreto monocratico cautelare su decreto cautelare pronunciato su misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Inammissibilità dell’appello su decreto monocratico cautelare su decreto cautelare pronunciato su misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19


Processo amministrativo – Covid-19 – Appello su decreto monocratico cautelare – Inammissibilità.

 

       É inammissibile l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", atteso che per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello cautelare) (1).

 

(1) Ha chiarito il C.g.a. che il sistema dinanzi delineato non appare (in ragione della peculiarità dei presupposti che legittimano l’adozione delle misure ex art. 56 c.p.a.) in contrasto con il principio costituzionale della pienezza ed effettività della tutela (art. 24 Cost.), anche in ragione della prevista revocabilità e modificabilità del decreto cautelare (art. 56, comma 5, c.p.a.).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri