Inammissibile l’appello per la sospensione del decreto monocratico del Tar che non ha sospeso la nomina del Comitato di esperti per proporre misure per l’emergenza Covid-19

Inammissibile l’appello per la sospensione del decreto monocratico del Tar che non ha sospeso la nomina del Comitato di esperti per proporre misure per l’emergenza Covid-19


Processo amministrativo – Covid-19 – Appello cautelare – Decreto monocratico del Tar – Nomina del Comitato di esperti per proporre misure per l’emergenza Covid-19  - Mancanza di pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali – Inammissibilità dell’appello.

 

          E’ inammissibile l’appello proposto dal Codacons per la sospensione del decreto monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione del decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori; ciò in quanto l’appello avverso il  decreto presidenziale del T.A.R. è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali, presupposto che nella specie manca (1).

 

(1) La Sezione non ha sospeso il decreto monocratico del Tar Lazio, sez. I, 20 aprile 2020, n. 2915

 

Ha chiarito il decreto che il Codacons, basandosi sulle proprie innegabili funzioni di rappresentanza di interessi delle categorie di consumatori, censura la scelta del Governo di adottare criteri, per la nomina di un Comitato con compiti di consulenza e proposta di possibili soluzioni per fronteggiare la pandemia, tali da non includere persone direttamente rappresentative di interessi e categorie operanti in plurimi settori economico-sociali colpiti dal Covid-19.

Ha quindi escluso che nella sede monocratica cautelare sia possibile esprimere valutazioni circa la decisione di rigetto del Presidente del T.A.R. poiché nella fattispecie si tratterebbe, al più, di un giudizio sulla ragionevolezza e quindi legittimità amministrativa di una scelta (costituzione di Comitato Covid-19) che attiene alla consulenza al Governo e di cui andrebbe accertata natura e ambito di discrezionalità esercitata dal Governo ai fini della costituzione e composizione.

Ha aggiunto che certamente non si pone un pericolo di definitiva perdita di beni direttamente garantiti dalla Costituzione, visto che comunque i suggerimenti e le proposte (non certo vincolanti) del Comitato, ancorché asseritamente non arricchite dalle componenti rappresentative invocate dall’appellante, (e fermo ovviamente il giudizio che si deve svolgere sulla affermata illegittimità di tale  composizione) non costituirebbero comunque decisioni finali e immediatamente

incisive sui valori e interessi collettivi e diffusi di cui Codacons è portatore


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Comitato di esperti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri