Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito

Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Deposito di una copia – Obbligo – Deposito di più copie – Facoltà.   

Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – E’ condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso.   

Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia cartacea d’obbligo degli scritti difensivi – Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 – Termine per il deposito per le parti diverse dal ricorrente – Dies a quo – Individuazione.  

 

         L’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1). 

         Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168,  è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2).  

         Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).

   

 

(1) Ha chiarito la Sezione che nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico” è finalizzato a consentire, in primo luogo al Collegio, una più agevole lettura degli atti processuali; ossia, in altri termini, che è per tale specifica finalità che il legislatore ha posto a carico delle parti l’obbligo di depositare “almeno” una copia cartacea degli atti del processo amministrativo.   

 

(2) Ad avviso della Sezione, pur ad opinare che l’omissione del deposito della copia d’obbligo non precluda l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).  

 

(3) Giova ricordare che:

a) il comma 5 dell’art. 55 c.p.a. prevede che “5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;

b) il comma 1 dell’art. 73 c.p.a. prevede che “1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri