Il decreto monocratico ex art. 84, d.l. n. 18 del 2020 non può determinare una riduzione o un condizionamento dei poteri decisori riservati in via definitiva al collegio

Il decreto monocratico ex art. 84, d.l. n. 18 del 2020 non può determinare una riduzione o un condizionamento dei poteri decisori riservati in via definitiva al collegio


Processo amministrativo – Covid-19 – Giudizio cautelare – Decisione ex artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 – Fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. – Esclusione.

          Con il decreto assunto in via monocratica ex art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 non può essere fissata la decisione la data della discussione sul merito del ricorso, ai sensi dall’art. 55, comma 10, c.p.a., e ciò in quanto detta fissazione scavalcherebbe completamente la fase cautelare e non rispetterebbe le prerogative del collegio che si vedrebbe privato della possibilità di stabilire se accogliere o respingere l’istanza in fase cautelare o, addirittura, decidere con sentenza in forma semplificata  (1).
 

(1) Il decreto ha evidenziato che la decisione cautelare monocratica speciale di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 non sostituisce esaustivamente la ordinaria fase collegiale in sede cautelare, ma costituisce un primo gradino della tutela cui deve necessariamente seguire la decisione del collegio, che resta il dominus della questione cui spetta la decisione finale.
Il decreto ha chiarito che in una controversia che presenta aspetti di complessità incompatibili con il carattere sommario della fase cautelare, essendo necessario l’approfondimento del fumus nel merito, anche tramite fissazione della udienza ex art. 55, comma 10, c.p.a., tale ultima decisione non può essere assunta in sede monocratica.
Ha aggiunto che benché, con il decreto si debba accertare, con gli stessi criteri utilizzati dal collegio, la sussistenza dei presupposti della pronuncia cautelare, nella fase decisoria il decreto non è completamente libero nel suo contenuto perché non può determinare una riduzione o un condizionamento dei poteri valutativi e decisori riservati in via definitiva al collegio.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri