Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di ulteriori verifiche prima di abbattere i bovini affetti da brucellosi

Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di ulteriori verifiche prima di abbattere i bovini affetti da brucellosi


Animali - Brucellosi – Abbattimento capi infetti – Nuovo esame sui capi in vita - Necessità  

              Al fine di garantire una delibazione giurisdizionale effettiva della ragionevolezza della prognosi effettuata ex ante dall’amministrazione in ordine alla legittimità del provvedimento di abbattimento totale dei bovini affetti da brucellosi va verificata la condizione dei capi residui ancora in vita, sì da comprendere se, come rappresentato dall’amministrazione, la malattia si sia ulteriormente diffusa e in che misura; la verificazione è affidata a tre esperti di riconosciuta indipendenza designati rispettivamente dal Ministro della salute, dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri (1). 

(1) Ha ancora chiarito la Sezione che medio tempore mantengano tutta la loro rilevanza le disposizioni sanitarie dettate dalla ASL, le quali, per la salvaguardia della salute pubblica, andranno scrupolosamente osservate dagli allevatori, sotto la vigile e fattiva sorveglianza delle amministrazioni preposte, sicché qualsiasi violazione di tali disposizioni – oltre a comportare le conseguenze giuridiche loro proprie – sarà segnalata dalle autorità sorveglianti all’autorità giudiziaria, dal momento che la mancata esecuzione dolosa della presente ordinanza cautelare – che concerne la tutela della proprietà e del possesso - comporta la violazione dell’art. 388, secondo comma, c.p. come modificato con la legge n. 94 del 200 

; Rilevato che la Sezione, inoltre, ritiene che medio tempore mantengano tutta la loro rilevanza le disposizioni sanitarie dettate dalla ASL di Caserta con la nota prot. 1227070-VET 12 del 2 ottobre 2021, le quali, per la salvaguardia della salute pubblica, andranno scrupolosamente osservate dagli allevatori, sotto la vigile e fattiva sorveglianza delle amministrazioni preposte, sicché qualsiasi violazione di tali disposizioni – oltre a comportare le conseguenze giuridiche loro proprie – sarà segnalata dalle autorità sorveglianti all’autorità giudiziaria, dal momento che la mancata esecuzione dolosa della presente ordinanza cautelare – che concerne la tutela della proprietà e del possesso - comporta la violazione dell’art. 388 del codice penale, secondo comma, come modificato con la legge n. 94 del 2009; 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

ANIMALI e vegetali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri