Giurisdizione del giudice ordinario nella controversia proposta dal magistrato in pensione avverso l’esclusione della sua permanenza al C.S.M.
Giurisdizione del giudice ordinario nella controversia proposta dal magistrato in pensione avverso l’esclusione della sua permanenza al C.S.M.
Giurisdizione del giudice ordinario nella controversia proposta dal magistrato in pensione avverso l’esclusione della sua permanenza al C.S.M.
Giurisdizione – Ordinamento giudiziario – Magistrato collocato a riposo per limiti di età - Permanenza al C..M. – Diniego – Impugnazione – Giurisdizione Ago.
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da un magistrato avverso la determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha escluso la sua permanenza quale componente del Consiglio dopo il suo collocamento per raggiunti limiti di età, avendo la situazione giuridica di cui si chiede la tutela consistenza, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del C.S.M. impugnata, di diritto soggettivo (1).
(1) Un magistrato ha impugnato dinanzi al Tar Lazio la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha escluso la permanenza quale componente del Consiglio dopo il suo collocamento per raggiunti limiti di età, in quanto non sarebbe più possesso di un (pre)requisito necessario per mantenere la carica.
Il Tar Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, avendo la situazione giuridica di cui si chiede la tutela consistenza, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del C.S.M. impugnata, di diritto soggettivo.
Tale conclusione trova conferma in una pronuncia resa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 6 aprile 2012, n. 5574).
Nel decidere in relazione a una ipotesi di decadenza per incompatibilità di un componente del C.S.M., la Suprema Corte ha statuito che “sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perchè anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo”. La Cassazione significativamente ha aggiunto che “Il principio si attaglia de plano ai componenti eletti (dal Parlamento o dai magistrati) del C.S.M. giacchè, ovviamente, anche la posizione soggettiva acquisita da questi ultimi per effetto della scelta compiuta dagli elettori si configura come diritto soggettivo perfetto (cfr., in relazione all'applicazione della l. n. 195 del
1958, la risalente Cass., sez. un., n. 2918 del 1972)”.
Dunque, trova conferma anche nelle statuizioni delle Sezioni Unite l’assunto che, una volta conclusa la fase elettorale, in favore degli eletti presso il C.S.M. sorgono posizioni di diritto soggettivo, con la conseguente esistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione a una vicenda che riguarda la pronuncia di cessazione dalla carica per collocamento a riposo del magistrato.
La Sezione – premesse le differenze tra la fattispecie sottoposta al proprio esame e la competizione elettorale amministrativa – ha ricordato che nella materia delle elezioni amministrative l’ordinario riparto della giurisdizione sulla base del criterio del doppio binario (vale a dire, in rapporto alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela) trova applicazione nel senso della devoluzione al giudice ordinario delle controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo. Ciò in quanto, esaurita la fase elettorale, all’amministrazione spetta il compito di verificare la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità ovvero di decadenza correlata alla pregressa nomina, non risultando intaccata dall’esercizio di simili poteri di verifica la natura di diritto soggettivo della posizione sostanziale spettante all’interessato. La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in simili ipotesi si ricava anche avuto riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, che attiene alla pretesa della parte ricorrente ad essere dichiarata eletta ovvero a mantenere la carica: una simile pretesa, si è osservato costantemente nella richiamata giurisprudenza, afferisce direttamente ad una situazione giuridica di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3826).
Tale conclusione è, ad avviso della Sezione, estensibile al caso sottoposto al proprio esame, a nulla rilevando le differenze con le competizioni elettorali amministrative o politiche, e ciò in quanto, a prescindere dalle funzioni assegnate all’organo, la situazione giuridica del soggetto in possesso dei requisiti per mantenere la carica assunta a seguito delle elezioni è comunque di diritto soggettivo.
Nella specie, in applicazione del criterio di riparto generale della giurisdizione, il petitum sostanziale del giudizio attiene sempre alla tutela di un diritto soggettivo, poiché la verifica svolta dal CSM non è idonea a far “degradare” a interesse legittimo la posizione dell’interessato.
Né rileva, ai fini del riparto di giurisdizione, la circostanza che l’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. attribuisca al Tar Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile sulle “controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 24 marzo 1958, n. 195”, cioè (come recita la norma rinviata) quelle concernenti “Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati”. L’art. 135 c.p.a., infatti, si limita a individuare talune materie riservate, in deroga alle ordinarie regole di competenza territoriale di cui all’art. 13 c.p.a., alla cognizione del Tar Lazio, sede di Roma, nel presupposto che la relativa controversia sia comunque sottoposta, in base agli ordinari criteri, alla giurisdizione di questo giudice.
Dunque, poiché la fattispecie all’esame della Sezione non riguarda una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la situazione giuridica di cui si chiede la tutela ha la consistenza, nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del C.S.M. impugnata, di diritto soggettivo, la relativa cognizione deve essere riconosciuta al giudice ordinario.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri