Giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti in autotutela di polizia demaniale

Giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti in autotutela di polizia demaniale


Giurisdizione – Demanio – Polizia demaniale – Autotutela – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Demanio – Demanio militare – Individuazione.

 

     Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sugli atti e provvedimenti in autotutela di polizia demaniale (art. 823, comma 2, c.c.), che ineriscono all’autorità amministrativa, per la corretta gestione di tutti i beni pubblici appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, in quanto finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo tale da reintegrare la collettività indifferenziata nel godimento del bene (1).

 

     E’ bene demaniale quello che da antico (e storico) demanio militare, così riconosciuto e rubricato in atti pubblici, adibito a Distretto militare (artt. 231-232 del d.lgs. n. 66 del 2010), sia pure non più utilizzato per tale finalità, e avviato alla cessione ad altri enti pubblici, in virtù della legislazione speciale in materia di cd. valorizzazione degli immobili pubblici e di cd. federalismo demaniale (art. 56-bis, l. 9 agosto 2013, n. 98; d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85), sia successivamente sottoposto a tutela, ai sensi della speciale legislazione in materia di beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), in modo tale da assumere la qualità di bene culturale di interesse particolarmente importante, in quanto notevole testimonianza di edilizia religiosa medievale e di successiva fortificazione, stante l’intrinseco rilievo storico e artistico posseduto dall’architettura, acclarato come facente parte del demanio culturale, già appartenente allo Stato poi di proprietà comunale (2).

 

 

(1)  Cass. civ., sez. un., 10 ottobre 1980, n. 5332; id. 18 ottobre 1986, n. 6129; Cons. St., sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; id. 25 giugno 2010, n. 4064.

 

(2) Ha aggiunto il Tar che l’apposizione del vincolo culturale accerta come esistente, con atto dichiarativo (e non costitutivo), qualità immateriali originariamente ex se possedute dal bene stesso, per cui l’immobile pubblico in questione deve essere destinato ad attività conformi alla sua natura (art. 20 del d.lgs. n. 42 del 2004), a pena tra l’altro di responsabilità penale (art. 170, d.lgs. n. 42 del 2004).

Il bene culturale si connota proprio per il particolare pregio posseduto e, con l’apposizione del cd. vincolo culturale, il bene pubblico assume una speciale connotazione di immodificabilità della valenza storico-artistica, nel senso che non può subire legittimamente modificazioni, trasformazioni e asportazioni, senza l’autorizzazione della competente Soprintendenza (art. 21, d.lgs.  n. 42 del 2004), a pena anche di responsabilità penale (art. 169, d.lgs. n. 42 del 2004).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

DEMANIO e patrimonio dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri