Giudizio disciplinare militare avviato a seguito di procedimento giudizio penale e di infrazione disciplinare

Giudizio disciplinare militare avviato a seguito di procedimento giudizio penale e di infrazione disciplinare


Militari – Procedimenti disciplinari – Procedimento instaurato a seguito di giudizio penale – Conclusione – Termine ex art. 1392, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 – Applicazione analogica al procedimento disciplinare avviato a seguito di infrazioni disciplinari – Esclusione.

 

            L'art. 1392, comma 3, del Codice militare (d.lgs. n. 66 del 2010), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione non è applicabile analogicamente ai procedimenti disciplinari avviati a seguito di infrazioni disciplinari, perché è formulata con letterale e precipuo riguardo agli atti conclusivi del procedimento o del processo penale, con esclusione delle ordinanze applicative di misure cautelari (1).

 

(1) Ad avviso del Tar la disposizione si riferisce a una conoscenza giuridicamente certa di tali atti definitivi, che può derivare solo dall’acquisizione di una loro copia conforme.

Il Tar ritiene quindi che non possano ravvisarsi i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte  in cui non prevede un termine tassativo massimo entro cui va concluso il procedimento disciplinare ​di stato avviato a seguito di infrazione disciplinare, introducendo un regime più gravoso rispetto a quello vigente per le ipotesi di maggiore gravità rappresentate dai procedimenti punitivi avviati a seguito di procedimentale per i quali è prescritto un termine massimo di durata del procedimento di 270 giorni.

A giudizio del Tar, l'art. 1392, comma 4, del citato d.lgs., in base al quale, in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta, è una norma diretta a sanzionare con l'estinzione la completa inattività dell'amministrazione a tutela dell'interessato, per evitare che resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato. "Sebbene tale regime non sia identico a quello previsto per i procedimenti disciplinari di stato instaurati a seguito di procedimento penale, la diversità di​ disciplina deriva dalle differenti esigenze di ricostruzione dei fatti sottese,​ rispettivamente, alle vicende disciplinari avviate in seguito alla conoscenza​ integrale dei provvedimenti irrevocabili del giudice penale e da quelle che ne​prescindono". Mentre il quadro fattuale conseguente all'acquisizione di copia degli atti penali indicati dalla norma è esaustivo e vincolato per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., lo stesso non può dirsi ove sia necessario condurre una specifica istruttoria volta a definire i contorni della vicenda e la posizione dell'incolpato. La previsione di un termine per la conclusione del​ procedimento disciplinare rigido per la prima tipologia di contestazioni e flessibile per la seconda è espressione di tale ontologica differenza. "In definitiva, essendo la suddetta disomogeneità di disciplina oggettivamente​ giustificata dalle specificità delle due prefate fattispecie di procedimento​ disciplinare, non si ritiene al riguardo sussistente alcuna violazione del​ principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., con susseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte​ricorrente".

Il Tar, quindi, conferma: l'orientamento in base al quale nel rapporto tra procedimento penale e disciplinare vige il principio di autonomia dei due procedimenti, soltanto ove l’accertamento di fatto sia

particolarmente complesso ovvero l’istruttoria preliminare non offra​ sufficienti elementi all’Amministrazione, il procedimento disciplinare va​promosso al termine di quello penale; l'orientamento in base al quale il differimento del procedimento disciplinare su richiesta del militare inquisito richieda un'impossibilità oggettiva, per lo stesso, di intervenire attivamente nel procedimento e all'audizione innanzi alla commissione di disciplina.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri