Fabbisogno di posti letto di neuroriabilitazione di alta specialità
Fabbisogno di posti letto di neuroriabilitazione di alta specialità
Sanità pubblica - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Neuroriabilitazione di alta specialità (codice 75) – Posti letto – Limiti ex d.m. n. 70 del 2015 – Illegittimità.
E' illegittimo il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015 che, senza idonea istruttoria e motivazione, ha calcolato il fabbisogno di posti letto di neuroriabilitazione di alta specialità (codice 75) in un massimo di 1200 in tutta Italia (1).
(1) La Sezione ha premesso che la neuro-riabilitazione ad alta specialità-codice 75 è destinata all'assistenza di pazienti con postumi di gravi cerebrolesioni, ivi comprese le forme degenerative complesse e le complicanze a carico del SNC in corso di malattie neoplastiche e metaboliche. Gli interventi di neuro-riabilitazione sono focalizzati alla definitiva stabilizzazione internistica, al ripristino dell’autonomia nelle funzioni vitali di base e al trattamento delle principali menomazioni invalidanti. Il ricovero in cod. 75 comporta, dunque, l’assistenza medica e infermieristica dedicata, nell’arco delle 24 ore, e gli interventi riabilitativi intensivi omnicomprensivi.
Ha quindi chiarito la sentenza che il calcolo del fabbisogno di posti letto di neuroriabilitazione di alta specialità in Italia va effettuato conciliando i bisogni di salute in questo settore della medicina con le risorse disponibili. Ha evidenziato la Sezione che a fronte del riconoscimento della tariffa massima per la riabilitazione cod. 75 (quella intensiva che garantisce la terapia 24 ore al giorno) si opera una illogica riduzione dei posti letto, restringendo, senza idonea motivazione da punto di vista dell’analisi dei risultati, le patologie riconducibili.
Al contrario, l’illogicità di tale scelta risulta emergere negli approdi scientifici prodotti in atti, laddove si pone in luce la penalizzazione che tale scelta comporterebbe per i pazienti “in cui una grave o gravissima situazione clinico-funzionale sia dovuta a patologie non comportanti obbligatoriamente un disturbo della coscienza, quali p.s. la “locked-in syndrome” da ictus vertebro-basilari, altri gravi casi di ictus cerebrale, tetraplegie acute da sindrome da Guillain-Barrè, gravi forme di sclerosi multipla, postumi di encefaliti e neoplasie cerebrali, o altre”.
Seppure, dunque, il sistema sanitario è caratterizzato dalle esigenze di contenimento dei costi e di riequilibrio del bilancio, vi sono settori – come quello in esame - in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e di programmazione, nel senso che la scelta generale ‘di politica sanitaria’, tesa al mantenimento dei macroequilibri finanziari deve trovare fondamento, attraverso un’adeguata istruttoria, nell’individuazione di priorità ‘non sacrificabili’.
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
SANITÀ pubblica e sanitari
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri