Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, delle ordinanze di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.

Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, delle ordinanze di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. – Inammissibilità.

 

     E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza di un ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. e ciò in quanto, non essendo l’ordinanza equiparabile al giudicato, è insuscettibile di fondare il presupposto per il giudizio d’ottemperanza (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che è vero che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 10 aprile 2012, n. 2 ha ammesso, ampliandone il perimetro applicativo, l’esperibilità dell’azione di ottemperanza in relazione all'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. emessa nei confronti di una Pubblica amministrazione nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, riconoscendo a tale ordinanza la portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione.

Nel caso dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., tuttavia, si chiude definitivamente una fase processuale che attiene sostanzialmente ai rapporti tra l’esecutato e il terzo creditore (rapporto di provvista), in relazione ad obbligazioni che ne costituiscono il presupposto (rapporto di valuta) e che non sono contestate o più contestabili in un giudizio di cognizione. E, in effetti, l’Adunanza plenaria ebbe a decidere su un pignoramento presso terzi, conseguente ad un decreto ingiuntivo non opposto, id est ad una obbligazione di base definitivamente accertata.

L’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. è invece un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benchè dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo, posto che, come già anticipato non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione (com’è noto l’estinzione del processo non estingue l’azione, ex art. 310 c.p.c.) che conduca alla revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c. (in tal senso deve leggersi il riferimento dell’art. 186bis c.p.c.alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui all’art. 177 c.p.c.).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri