E’ legittima l’apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista
E’ legittima l’apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista
E’ legittima l’apposizione di un limite di età nel bando per le borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista
Avvocato - Consiglio dell’ordine - Borse di studio – limiti di età
E’ legittima la scelta dell’Amministrazione di apporre un limite di età (fino al compimento del 45° anno di età) nel bando del Consiglio nazionale forense per l’erogazione delle borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista, in quanto tale limite risponde alla ratio di “sostenere” e non “favorire” i giovani professionisti, vale a dire coloro che iniziano la professione e che in considerazione della loro età anagrafica si presume abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ne discende la rispondenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di una simile scelta che non sarebbe altrettanto ragionevole e proporzionata se dovesse utilizzare per definire il “giovane professionista” non il parametro oggettivo dell’età anagrafica, ma quello soggettivo dell’età professionale, inteso quale lasso temporale dall’inizio della professione. (1)
(1) Non risultano precedenti
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
AVVOCATO, CONSIGLIO dell’ordine
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri