Divieto di commerciabilità, per ragioni sanitarie, di fontina della Valle d'Aosta

Divieto di commerciabilità, per ragioni sanitarie, di fontina della Valle d'Aosta


Alimenti – Igiene – Divieto di vendita di forme di fontina valdostane - Per insalubrità dei locali di produzione – Assoluzione in sede penale - Irrilevanza ex se.

      E’ legittima l’ordinanza dell’Azienda sanitaria che vieta la vendita di forme di fontina valdostane per insalubrità dei locali di produzione, anche se il relativo procedimento penale instaurato nei confronti dei titolari della ditta si è concluso in primo grado con l’assoluzione, e ciò in quanto una decisione penale non definitiva non preclude eventuali accertamenti di segno negativo da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica a mezzo del controllo della salubrità e genuinità dei prodotti alimentari (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che, con riguardo alla specifica materia dell’igiene dei prodotti alimentari destinati agli operatori del settore alimentare, il regolamento Ue 852/04 stabilisce i seguenti principi di primaria importanza: la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe sull'operatore del settore alimentare; la necessità di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; la necessità di garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 3, gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento.

Per "igiene degli alimenti", in forza dell’art. 2, si intendono le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto.

Ai sensi dell’art. 2 del reg. Eu 178/02, poi, per “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” deve intendersi qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi.

Per "produzione primaria", infine, si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Con riferimento al caso di specie, il Tar ha affermato che le valutazioni compiute dall’Azienda sanitaria, caratterizzate certamente anche da un non irrilevante grado di discrezionalità tecnica, non sono censurabili sotto il profilo della illogicità o manifesta infondatezza.

Il principio di prevenzione impone di anticipare la soglia di tutela ogni qual volta vi siano delle situazioni tali da giustificare una valutazione prognostica negativa.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ALIMENTI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri