Differimento ope legis della camera di consiglio collegiale ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020 richiesto dall’appellante che ha ottenuto la tutela monocratica

Differimento ope legis della camera di consiglio collegiale ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020 richiesto dall’appellante che ha ottenuto la tutela monocratica


Processo amministrativo – Covid-19 – Tutela cautelare - Decisione cautelare collegiale - Calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 - Differimento ope legis della camera di consiglio – Richiesto dall’appellante che ha ottenuto la tutela monocratica - Art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020 – Esclusione.

 

          La decisione cautelare collegiale calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020,   rientrante nel regime di cui al terzo periodo dell’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, non può essere rinviata su richiesta dell’appellante, atteso che il differimento ope legis della camera di consiglio è ammesso dal terzo periodo dell’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 in caso di richiesta di «una delle parti su cui incide la misura cautelare», e tale non è la stessa parte istante che ha ottenuto la tutela monocratica (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che diversamente opinando la stessa parte istante sarebbe ammessa a protrarre a proprio vantaggio - in conseguenza di richiesta unilaterale proveniente da sé - gli effetti favorevoli del decreto monocratico.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri