Differenza tra i presupposti dell'accesso normale e quelli dell'accesso civico generalizzato, in relazione all'impugnativa di un diniego di permesso di costruire

Differenza tra i presupposti dell'accesso normale e quelli dell'accesso civico generalizzato, in relazione all'impugnativa di un diniego di permesso di costruire


Accesso ai documenti – Istanza – Reiterazione – Possibilità – Condizione. 

Accesso ai documenti – Accesso generalizzato – Ambito di applicazione – Individuazione.

      

           La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile se articolata su fatti nuovi non rappresentati nell'originaria istanza ed a fronte di diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante (1). 

 

       Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013; la legittimazione a esercitare tale diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi; sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso nella sola ipotesi avente ad oggetto la medesima domanda di accesso a suo tempo già proposta e sulla quale si era già formata una preclusione procedimentale-processuale.
Nel caso di specie (ove dalla conoscenza di alcuni atti  - segnatamente il citato preavviso di diniego – si ritiene scaturire l'esigenza di ulteriori acquisizioni documentali, senza che possa configurarsi un utilizzo frazionato e protratto nel tempo dello strumento procedurale e processuale del diritto di accesso) non viene in rilievo una ripetuta reiterazione delle istanze di accesso che si rivela di per sé non conforme alle finalità della normativa in materia, circa la consentita conoscenza di tutta la documentazione che l'interessato può ritenere utile per l'accertamento di fatti che lo riguardano.

(2) Ha chiarito il Tar che la richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC n. 1309/2016 su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5-bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33 del 2013).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri