Difetto di giurisdizione sulla delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense che ha proclamato l’astensione degli avvocati dal 6 al 20 marzo 2020

Difetto di giurisdizione sulla delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense che ha proclamato l’astensione degli avvocati dal 6 al 20 marzo 2020


Processo amministrativo – Coivid-19 – Astensione degli avvocati dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie - Dal 6 al 20 marzo 2020 - Delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense – Difetto di giurisdizione.

    Deve essere respinta, per difetto di giurisdizione, l’istanza di sospensione cautelare monocratica  della delibera assunta dall’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense in data 4 marzo 2020 di indizione dell’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6 al 20 marzo 2020 (1).

(1) Ha chiarito il decreto che appaiono sussistere profili di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, tenuto conto della natura e dei compiti dell’Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense nonché degli effetti di tale proclamazione di astensione sull’esercizio di attività libero professionale.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri