Didattica a distanza in Calabria

Didattica a distanza in Calabria


Covid-19 – Calabria – Didattica a distanza - Dal 7 al 15 gennaio 2021 - Per le attività scolastiche di ogni ordine e grado - Diverse dalle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e da quelle di istruzione e formazione professionale – Va sospesa.


    Deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria nella parte in cui ha disposto lo svolgimento della didattica a distanza dal 7 al 15 gennaio 2021 per le attività scolastiche di ogni ordine e grado diverse dalle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e da quelle di istruzione e formazione professionale (1).

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(1) Ha chiarito il Tar che l’intervento statale, tanto più se mediante adozione di norme giuridiche di rango primario, volto a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all’istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità che peraltro non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio.
Di tanto sembra fornire conferma il Rapporto ISS COVID-19 n.63/20 (Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS CoV-2: la situazione in Italia) allegato al ricorso, la cui tabella 2 (“Numero focolai attivi di Covid 19 di probabile origine scolastica per settimana e per regione, 31 agosto-27 dicembre 2020”) dalla quale si evince il dato di ZERO focolai attivi in Calabria nelle settimane comprese fra il 16/11/20 e il 27/12/20. Pertanto la derogabilità in senso più restrittivo delle disposizioni statali richiamata nell’atto impugnato -in disparte la circostanza che, ove anche la Calabria rientrasse nella cd. zona rossa, proprio in virtù di dette disposizioni, opererebbe il ripristino della D.A.D. per le classi seconde e terze delle scuole medie inferiori- deve comunque basarsi sui principi già enunciati nella citata giurisprudenza di questa sezione inerenti l’istruttoria procedimentale posta a base di essi e, sotto questo profilo, nell’ordinanza sembra mancare non solo una valutazione orientata ad una selezione di porzioni di territorio regionale più interessate dall’incremento dei contagi anziché ad una chiusura uniforme della didattica in presenza, ma neppure sembra tenersi conto del fatto che le problematiche legate al trasporto scolastico, per le fasce di età riferite alle istituzioni scolastiche diverse dalle superiori, appaiono di minore entità e maggiormente gestibili rispetto a quelle della popolazione studentesca di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età.
In ogni caso, quanto alla temuta <<movimentazione delle persone>> che deriverebbe dalla ripresa delle attività scolastiche (anche in questo caso di minore portata se riferito al personale docente e non docente) considerato l’attuale condizione di zona gialla della Calabria, non sembra che il provvedimento regionale impugnato abbia considerato -in un’ottica di proporzionalità e di presa d’atto della innegabile gerarchia di rilevanza degli ambiti della vita sociale ed economica attualmente attivi e praticabili dalle persone- tutte le altre forme di movimentazione, degli adulti e non solo, il cui svolgimento può costituire fattore incentivante il rialzo della curva epidemica e su cui sarebbe teoricamente possibile intervenire più restrittivamente in tal modo incidendo meno sul delicato settore dell’istruzione.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Calabria

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri