Detenzione di animali esotici pericolosi

Detenzione di animali esotici pericolosi


Animali – Animali esotici – Pericolosi – Detenzione – Presupposti.

 

               Per detenere animali esotici pericolosi la struttura deve acquisire la licenza di giardino zoologico, di cui all’art. 4, d.lgs. n. 73 del 2005, o il provvedimento di esclusione di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto e cioè un provvedimento interdirettoriale, adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica CITES, la quale verifica che il numero di esemplari o di specie posseduto dalla struttura richiedente non sia significativo ai fini del perseguimento delle finalità della Direttiva Zoo 1999/22/CE e del d.lgs. 73 del 2005 (1). 

 

(1) La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. 

Ha ricordato che la l. 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, prevede all’art. 1, comma 5, che “Il Ministero promuove e cura l’adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale”.  

Una delle convenzioni internazionali di cui il Ministero dell’Ambiente deve curare l’adempimento è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), siglata nel 1973 e ratificata dall’Italia con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975.  

L’articolo VIII della Convenzione CITES stabilisce che gli esemplari vivi confiscati devono essere affidati all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca; tale Autorità dispone, previa consultazione con lo Stato di provenienza, l’invio dell’esemplare presso tale Stato oppure il ricovero presso un centro di recupero (rescue center) o un’altra struttura che l’Autorità ritenga idonea ed in linea con le finalità della Convenzione.  

L’Autorità di Gestione, nell’adottare le predette misure di disposizione, può avvalersi del parere dell’Autorità Scientifica o, in alternativa, del Segretariato CITES; la Convenzione riconosce all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca la piena libertà di scelta tra le alternative possibili, nell’interesse della Convenzione e dell’esemplare. 

La Convenzione CITES è stata attuata all’interno dell’Unione Europea attraverso regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri: 

- il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, i cui Allegati contengono un elenco delle specie soggette al commercio disciplinato; all’art. 16, esso stabilisce che l’esemplare confiscato è affidato all’organo di gestione delle Stato membro nel cui territorio è avvenuta la confisca, il quale: 

1) previa consultazione dell’autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o dispone altrimenti l’esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del Regolamento; 

2) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l’esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l’infrazione. 

Il Regolamento riconosce all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca la piena libertà di scelta tra le alternative possibili; 

- il Regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97. 

Ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come aggiornato dal Decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e dell’articolo 8 della legge n. 150 del 1992, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l’Autorità di Gestione CITES in Italia, e cura l’adempimento della Convenzione di Washington. 

L'Autorità di Gestione CITES è incardinata presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e cura l’adempimento della Convenzione di Washington: i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione e dei Regolamenti comunitari, sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150. 

La medesima legge, all’art. 4, dispone che in caso di violazione dei divieti contenuti negli articoli 1 e 2 della legge è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. 

A seguito della confisca di esemplari vivi, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:  

a) il loro rinvio, a spese dell’importatore, allo Stato esportatore; 

b) l’affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere; 

c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che tali esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione. 

Secondo il quadro normativo stabilito dalla Convenzione CITES, dal Regolamento 338/1997 e dalla legge n. 150/1992, è l’Autorità di Gestione CITES del Ministero dell’Ambiente a disporre l’affidamento dell’esemplare, secondo le alternative contemplate nell’art. 4 della legge n. 150/92, che ricalcano la Convenzione ed il Regolamento, dopo aver acquisito il parere della Commissione Scientifica CITES e tenendo nel debito conto sia gli obiettivi che le disposizioni della Convenzione CITES e del Regolamento n. 338/97. 

Per ospitare adeguatamente un esemplare confiscato protetto dalla Convenzione CITES, una struttura deve: 

- fornire uno spazio di detenzione adeguatamente arricchito, che fornisca all’esemplare condizioni di vita compatibili con le esigenze e le abitudini della specie, e, al tempo stesso, gli impedisca di evadere nel territorio circostante (per salvaguardare la biodiversità locale); 

- garantire adeguata assistenza sanitaria sia per le patologie ordinarie, sia nei casi in cui l’esemplare abbia patito gravi conseguenze fisiche o comportamentali a causa delle condizioni di trasporto o detenzione e, pertanto, necessiti di riabilitazione. 

Il Ministero dell’ambiente garantisce (e ne è responsabile) che gli esemplari CITES confiscati siano detenuti nel rispetto della Convenzione e del Regolamento n. 338/97. 

L’art. 6, l. n. 150 del 1992 – che vieta la detenzione di animali pericolosi – stabilisce che alcune specie di mammiferi e rettili costituiscono un pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica e ne proibisce, di conseguenza, la detenzione, sanzionando penalmente la violazione del divieto. 

Le specie “pericolose” sono identificate nell’elenco allegato al decreto del Ministro dell’Ambiente 19 aprile 1996, adottato ai sensi della legge n. 150/1992. 

Le strutture che possono detenere animali pericolosi sono definite dalla l. n. 150 del 1992 e dal d.lgs. n. 73 del 2005.  

Tali strutture sono: 

- i giardini zoologici; gli acquari; i delfinari in possesso della licenza di giardino zoologico; 

- le aree protette e i parchi nazionali dichiarati idonei dalla Commissione scientifica CITES, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione stessa; 

- i circhi e le mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle Prefetture competenti per territorio, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica CITES; 

- le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro delle Istituzioni scientifiche CITES; 

- gli allevamenti di fauna selvatica autoctona autorizzati ai sensi della legge n. 157/1992 (limitatamente agli esemplari di specie autoctone); 

- i Centri di recupero per animali selvatici autoctoni, autorizzati ai sensi della l.n. 157 del 1992 (limitatamente agli esemplari di specie autoctone). 

La violazione del divieto è sanzionata penalmente; gli esemplari detenuti illegittimamente sono confiscati. 

Il legislatore ha poi previsto l’istituzione di appositi Centri per la detenzione di animali pericolosi sequestrati e confiscati attivati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della legge n. 344 del 1997, art. 4, comma 11. 

Al riguardo, va peraltro precisato che tale ultima disposizione – diversamente da quanto sembrano sostenere i Ministeri appellanti - si è limitata a prevedere l’attivazione di tali Centri (e il relativo finanziamento), ma non ha disciplinato una ulteriore autorizzazione rispetto a quelle in precedenza elencate, né ha riservato ai centri medesimi l’affidamento degli esemplari confiscati. 

A tal fine è peraltro sempre necessario il parere della Commissione CITES, che si esprime sulla idoneità della struttura individuata dal Ministero dell’Ambiente. 

La specie Macaca fascicularis è una specie protetta dalla Convenzione CITES e dal Regolamento (CE) n. 338/97, in quanto iscritta nell’Allegato B del Regolamento. 

Essa rientra altresì nel divieto generale di detenzione di animali pericolosi, previsto dall’art. 6, l. n. 150 del 1992, in quanto inserita nell’Allegato A del d.m. 19 aprile 1996. 

Ha aggiunto la Sezione che le strutture che detengono animali selvatici autoctoni feriti che necessitano di cura e soccorso rientrano infatti nell’ambito di applicazione della l. n. 157 del 1992, così come definito dall’art. 2. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ANIMALI e vegetali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri